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REVOCA DELL’INCARICO DI ASPP: ECCO IL FACSIMILE

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Disponibile sul sito Vega Engineering un Facsimile per la “Revoca dell’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)“.

INCARICO DI ASPP: OBBLIGO DELEGABILE DAL DATORE DI LAVORO?
La designazione del ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) è un obbligo delegabile del Datore di Lavoro, così come indicato dall’interpello 1/2012.

Questo, al contrario di quanto previsto per la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che è invece un obbligo non delegabile del datore di lavoro previsto dall’art. 17 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08.

CHI SONO GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E QUANDO DEVONO ESSERE NOMINATI?
Anche in considerazione delle dimensioni dell’azienda, il RSPP può essere affiancato dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), figure professionali che devono essere in possesso di specifica formazione.

La nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è facoltativa, ma deve essere attentamente valutata dal datore di lavoro (o da altro soggetto da questi individuato per incaricare gli ASPP) per garantire un’efficace azione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).

Per procedere con la nomina del ASPP, vedi il facsimile specifico: CLICCA QUI!

LA REVOCA DELL’INCARICO DI ASPP
Qualora un soggetto già incaricato a svolgere il ruolo di ASPP cessi da tale incarico, per qualsivoglia ragione, è necessario che venga formalizzata la “revoca” dell’incarico di ASPP.

Il Fac-Simile proposto per la “Revoca dell’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” (ASPP) consente pertanto di revocare l’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, sollevandolo dai “compiti” richiesti e previsti dal D.Lgs. 81/08 all’art. 33, quali:

a) l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

PER VISUALIZZARE IL MODULO “REVOCA DELL’INCARICO DI ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”, CLICCA QUI!
PER ANDARE ALLA BANCA DATI DELLA MODULISTICA DI VEGA ENGINEERING, CLICCA QUI!

È bene precisare che, a seguito della revoca dell’incarico di ASPP, non cessa in ogni caso l’obbligo del mantenimento del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui si venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte, così come indicato al secondo comma dello stesso art. 33 del D.Lgs. 81/08

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