fbpx Skip to content

RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: CHI È ESONERATO DALLA VERIFICA D’IDONEITÀ?

38214

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

La figura del Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti è centrale per assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente; per questo la qualificazione professionale richiesta al responsabile tecnico deve essere valutata tramite una verifica di idoneità che attesti le effettive competenze del soggetto che vi partecipa.

Per approfondire quelli che sono i requisiti del Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti vi consigliamo la lettura del nostro blog tecnico: RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI: CHI È E QUANDO È OBBLIGATORIO?

CORSI RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI (MODULO OBBLIGATORIO, MODULI DI SPECIALIZZAZIONE, CORSO COMPLETO)

Se devi sostenere l’esame per RTGR o deve aggiornare l’idoneità, ripassa con i nostri corsi.

DA DOVE DERIVA L’OBBLIGO DELLA VERIFICA?

A stabilire i requisiti del responsabile tecnico è stata la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 del Ministero dell’Ambiente, che oltre appunto alla verifica di idoneità conseguibile previo superamento di un esame tenuto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, richiede una certa esperienza lavorativa, variabile a seconda della categoria e classe alla quale ci si vuole iscrivere.

La verifica di idoneità cosiddetta “iniziale” ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di superamento della verifica stessa, entro la scadenza dei quali i soggetti devono superare un’ulteriore verifica “di aggiornamento” dell’idoneità.

QUALI SONO I SOGGETTI ESONERATI DALLA VERIFICA DI IDONEITÀ?

Già l’art. 2 comma 5 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 sostanzialmente prevedeva la dispensa dalla verifica nei confronti del legale rappresentate dell’impresa che ricopre o ha ricoperto in passato, contemporaneamente, anche il ruolo di responsabile tecnico, e che poteva dimostrare un’esperienza di almeno 20 anni nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

Su questo aspetto però sono state introdotte delle modifiche dalla Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 sempre del Ministero dell’Ambiente che ha così modificato il comma 5 dell’articolo 2 della precedente deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017: “È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

Inoltre ha introdotto, dopo il comma 5 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, il seguente comma 5-bis: “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale” e il seguente comma 5-ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.

QUINDI IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESE CHE RIVESTE ANCHE IL RUOLO DI RTGR NON È SOGGETTO A VERIFICA?

Il legale rappresentante dell’imprese che, al momento della domanda di iscrizione all’Albo, è anche responsabile tecnico è dispensato da entrambe le verifiche (sia quella iniziale che quella di aggiornamento) solo se ha contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, ed ha continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione nei venti anni precedenti.

COSA FARE PER BENEFICIARE DELLA DISPENSA?

Gli aventi diritto possono beneficiare della dispensa dalla verifica di idoneità presentando domanda relative alla dispensa dalle verifiche. A tal proposito sono stati emanai ulteriori chiarimenti con la circolare 9 del 21 novembre 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui riportiamo per esteso la parte di interesse:

1. Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico

a) Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata;

b) le domande relative alla dispensa dalle verifiche, già presentate alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 7/2022, sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni, purché in possesso dei requisiti previsti;

c) in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e nell’attesa dell’utilizzo delle procedure telematiche, la domanda di dispensa è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha legale rappresentanza;

d) in applicazione del comma 1 dell’articolo 18 del DM 120/2014 e dell’art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.”

Si segnala inoltre che in allegato alla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 è contenuto il modello di “Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità” che va inoltrato, secondo le modalità sopra descritte, mediante PEC alla Sezione regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha la legale rappresentanza. Trovate copia della deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 con tale modulistica in allegato.

COSA DEVE FARE CHI NON HA DIRITTO ALLA DISPENSA PER LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ?

Per coloro che devono sostenere la verifica di idoneità Vega Formazione ha realizzato dei percorsi formativi che consentono di prepararsi al superamento delle prove d’esame per l’abilitazione. Scopri i programmi e le date dei corsi per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

CERCHI UN MODULO PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO?

Visita la nostra banca dati modulistica e scarica il facsimile di nomina del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti 

CORSI RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI (MODULO OBBLIGATORIO, MODULI DI SPECIALIZZAZIONE, CORSO COMPLETO)

Se devi sostenere l’esame per RTGR o deve aggiornare l’idoneità, ripassa con i nostri corsi.

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679