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RESPONSABILE IL PREPOSTO SE NON SI ATTREZZA UNA MACCHINA IN MODO IDONEO

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Con Sentenza n. 42469 dell’1 dicembre 2010, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, prende posizione circa gli obblighi della figura del preposto.

Nella Sentenza si sottolinea che “l’attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento non rientra certo nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e controllo propri del datore di lavoro”, e che “le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni”.

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