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RADIOPROTEZIONE: AGGIORNAMENTO DEL DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI

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È stato pubblicato il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 dal titolo “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” che integra e modifica il Decreto Radiazioni Ionizzanti (D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101) che ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom, stabilendo le norme in relazione alla sicurezza delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti.

RADIAZIONI IONIZZANTI: COSA CAMBIA?

Sono state introdotte alcune modifiche di recepimento ad osservazioni sollevate dalla Commissione Europea al fine di dare risposta alla procedura di infrazione 2018/2044 sul mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM. Inoltre alcune modifiche sono volte a superare le criticità che si sono verificate dall’entrata in vigore della normativa, nell’ottica di garantire la piena conformità della normativa nazionale a quanto richiesto dalla direttiva 2013/59/Euratom.

Tra le modifiche più attese segnaliamo:

  • Per qualificarsi come esperti di risanamento radon è stato inserito tra i requisiti anche l’abilitazione professionale per progettazione di opere edili.
  • Non è più necessario nulla osta preventivo per attività di ricerca con acceleratori e generatori di radiazioni se sono rispettati determinati limiti.
  • In merito all’art. 54 del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 sono state introdotte modifiche agli obblighi relativi all’allontanamento di materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive.

CAMBIA ANCHE IL TESTO UNICO AMBIENTALE…

Il decreto interviene anche sul Testo Unico Ambientale, inserendo nell’art. 29-sexies relativo all’autorizzazione integrata ambientale il comma 8-bis “Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nell’autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste.

Inoltre viene modificato l’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo all’autorizzazione unica ambientale, aggiungendo dopo la lettera g) le seguenti lettere:

« g -bis ) autorizzazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

g -ter ) notifica di pratica di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.»

Il nuovo decreto è entrato in vigore il 18 gennaio 2023.


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