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PUBBLICATO IL D.I. 25/05/2016 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SINP

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Il Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/9/2016, regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Il D.I. 25/05/2016 entrerà in vigore il 12 ottobre 2016 in attuazione dell’art. 8 comma 4 del D. Lgs. 81/08 che espressamente prevedeva la regolamentazione (via decreto ministeriale) di un Sistema informativo nazionale che fornisse dati utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori iscritti e non iscritti ad enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi. In particolare, il D.I. 25/05/2016 definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.

Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), specifica l’art.3 comma 3 del D.I. n. 183 del 25/05/2016, sono finalizzate all’orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi e mira alla conoscenza del:
a) quadro produttivo e occupazionale analizzato;
b) quadro dei rischi, anche in un’ottica di genere,
c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti già individuate dal protocollo INAIL – Regioni – ISPESL 2007, nonché dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a un giorno (di cui all’art. 18 del TUS -ex registri infortuni), dalle banche dati, dai sistemi di sorveglianza, dai registri secondo la classificazione per categoria di dati di cui all’allegato A), fonte informativa di provenienza, per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all’allegato F);
d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;
f) quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.

Gli enti fruitori delle informazioni raccolte dal Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) sono elencati all’Allegato E del D.I. n. 183 del 25/05/2016.

Riportiamo in allegato il Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183.

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