PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE: UN NUOVO PROVVEDIMENTO SULLA PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA
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Il nuovo provvedimento, che è entrato in vigore il 24 novembre, fissa un quadro per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti che consumano energia oggetto delle misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.
Il decreto fornisce le definizioni del caso in materia di “prodotto che consuma energia”, “componenti e sottounità”, “ciclo di vita”, “profilo ecologico” e altra terminologia specifica del caso in oggetto.
Per quanto riguarda la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti in oggetto questa è consentita solo se tali prodotti ottemperano alle misure previste, ovvero sono conformi ai provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. In ogni caso i prodotti in oggetto devono essere provvisti di marcatura CE, conformemente all’art. 9 di questo nuovo provvedimento.
L’autorità indicata in quanto competente in materia è il Ministero dello Sviluppo Economico il quale inoltre assicura il coordinamento con le regioni e con le altre amministrazioni interessate per le attività di rispettiva competenza.
Tra le funzioni dell’autorità competente c’è:
– La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento
– L’organizzazione di controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti in oggetto alla pertinente misura di esecuzione applicabile oppure al provvedimento che da attuazione alla medesima misura.
– La garanzia di un’efficace sorveglianza del mercato, anche attraverso l’uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell’unione Europea
L’autorità competente predisporrà l’effettuazione di controlli sui prodotti oggetto del provvedimento, anche avvalendosi dell’ENEA, dell’APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza in materia, al fine di verificarne la conformità alle misure di esecuzione oppure ai provvedimenti che ad esse danno attuazione.
L’autorità competente dispone, a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario, o, in mancanza di quest’ultimo, dell’importatore, il ritiro temporaneo dal mercato, o dal servizio, dei prodotti che consumano energia immessi sul mercato, o messi in servizio, privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.
Prima di immettere sul mercato o di mettere in servizio un prodotto, il fabbricante o il suo mandatario o l’importatore, a seconda dei casi, accerta la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
È obbligo dei fabbricanti garantire che i consumatori dei prodotti in oggetto ottengano:
– L’informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere i materia di uso sostenibile del prodotto;
– Il profile ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione, qualora ciò sia richiesto dalla relativa misura di esecuzione.
Documenti correlati
- Decreto Legislativo 201-07.pdfAccedi per scaricare
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