PREVENZIONE INCENDI: PROROGA AL 2013 PER LE NUOVE ATTIVITA’ INTRODOTTE DAL D.P.R. 151/11
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Con la Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante conversione in Legge del Decreto Legge 83/2012 relativo a Misure urgenti per la crescita del Paese, è stata disposta la proroga di un anno ai soggetti pubblici e privati responsabili delle attività che rientrano, per la prima volta, nelle disposizioni di semplificazione di prevenzione incendi ed esistenti alla data del 7 ottobre 2011.
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011, infatti, aveva aggiornato il vecchio elenco esistente dal 1982, indicando una serie di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. I soggetti responsabili di tali attività avrebbero dovuto adeguarsi alla nuova normativa entro il prossimo 7 ottobre 2012.
Il termine, contenuto all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, è stato dunque prorogato al 7 ottobre 2013 dalla disposizione contenuta nel comma 2-bis dell’art. 7 del Decreto Legge 83/2012.
Le nuove attività, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011, che devono espletare gli adempimenti di prevenzione incendi entro il 7 ottobre 2013, sono:
– attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 mq (attività n. 55);
– strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva > 500 mq (attività n. 68);
– edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità; strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (attività n. 73);
– aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico > 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee (attività n. 78);
– interporti con superficie > 20.000 mq. (attività n. 79);
– gallerie stradali di lunghezza > 500 m e ferroviarie > 2.000 m. (attività n. 80).
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