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PREVENZIONE DELLO STRESS E OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

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In ambito internazionale, europeo e nazionale lo stress “lavoro-correlato” è divenuto sempre più oggetto di preoccupazione sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
Sono diversi i materiali prodotti, ad esempio, dall’Agenzia Europea e da altre realtà istituzionali sui rischi psicosociali in ambito lavorativo e sullo stress in particolare.
Lo stress in ambito lavorativo – spesso una conseguenza della sensazione di non riuscire a corrispondere alle richieste o alle aspettative di altri – si accompagna, inoltre, a disturbi o disfunzioni di diverso tipo: fisici, psicologici e sociali.
Alla luce di questa preoccupazione le organizzazioni di rappresentanza delle imprese (Confindustria, Confapi, Confartigianato, Casartigiani, Claai, Cna, Confesercenti, Confcooperative, Legacooperative, Agci, Confservizi, Confagricoltura, Coldiretti) e le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) hanno condiviso a livello nazionale, attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo collettivo interconfederale, il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo “stress lavoro-correlato”, stipulato l’8 ottobre 2004 a Bruxelles, nel quadro del dialogo sociale, tra ETUC, UNICE, UEAPME E CEEP.
Nell’accordo collettivo si ricorda espressamente che “affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso”.
L’individuo – continua il documento – “è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita”.
Le misure di prevenzione riguardo a questi problemi possono comportare l’adozione di diverse soluzioni che possono essere di tipo collettivo, individuali o di entrambi i tipi.
Nell’accordo sono contenuti alcuni esempi di misure:
– “misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro”;
– “la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento”;
– “l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi”
Riguardo alle responsabilità all’articolo 5 dell’accordo si indica che “secondo la direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori”.
Questo dovere “si applica anche in presenza di problemi di stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su un fattore di rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela della salute e della sicurezza”.
Inoltre “la gestione dei problemi di stress lavoro-correlato può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi ovvero attraverso l’adozione di una separata politica sullo stress e/o con specifiche misure volte a identificare i fattori di stress”.
Questa parte dell’accordo fa un tacito riferimento al recente Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che richiama espressamente l’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato.
Infatti il comma 1 dell’articolo 28 (“Oggetto della valutazione dei rischi”) del decreto, indica che “la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (…)”.
Dunque dal 29 luglio 2008 ogni valutazione dei rischi dovrà tener conto di questo “rischio particolare” e dovrà contenere le misure di prevenzione e protezione individuate e le procedure per attuarle.
Obiettivo dell’accordo interconfederale, anche in previsione e ottemperanza a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, è dunque quello di “accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato”.

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