PERMESSI PER L’ATTIVITA’ DI RLS: INTERPELLO DELL’USB
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Il secondo interpello del 2020 risponde ai chiarimenti richiesti dall’Unione Sindacale di Base del Pubblico impiego (USB), in merito allo svolgimento delle funzioni di RLS.
IL QUESITO
L’USB ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: “se i permessi art. 50 D. Lgs. 81/2008 e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), devono essere considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo”.
LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI
La Commissione per gli Interpelli, per quanto di propria competenza, fermo restando che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e inoltre “deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico, ritiene che, per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale sia essa pubblica che privata”.
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Per maggiori approfondimenti rendiamo disponibile in allegato l’Interpello 2/2020.
Documenti correlati
- Interpello-d-lgs-81-08-n-2-2020.pdfAccedi per scaricare
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