OBBLIGHI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: SEI CONFUSO?
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La legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro di formare i Lavoratori, i Preposti e i Dirigenti. In particolare il comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 cita: “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]“.
Indicazioni precise in merito alla durata, ai contenuti minimi e alle modalità per erogare la formazione ai Lavoratori, ai Preposti e ai Dirigenti sono contenute nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Tale Accordo Stato Regioni stabilisce per i lavoratori l’obbligo di partecipare a due moduli formativi: uno di carattere generale di durata non inferiore a 4 ore ed uno di carattere specifico, la cui durata minima è funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, in relazione al codice ATECO di appartenenza dell’azienda.
Tutti questi obblighi si applicano anche nelle cosiddette “attività d’ufficio“.
FACCIAMO CHIAREZZA…
Per aiutarti a capire quale formazione deve essere erogata ai lavoratori, preposti, dirigenti, addetti antincendio e primo soccorso, Vega Formazione, partner formativo di Vega Engineering, ha predisposto delle semplici istruzioni. Per visualizzarle clicca sul seguente link:
ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE D’UFFICIO
Corsi Formazione Sicurezza Lavoratori in E-learning
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