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NUOVO DECRETO SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE PER IL CONSUMO UMANO

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Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il 16 dicembre 2020 la Direttiva n. 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Finalmente è arrivato anche il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, decreto di recepimento di tale Direttiva in Italia, che entrerà in vigore il 21 marzo 2023. Gli obiettivi alla base della Direttiva Europea ripresi dal decreto legislativo sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque per uso umano, la salubrità delle acque, il miglioramento dell’accessibilità alle acque per uso umano.

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: EVOLUZIONE NORMATIVA

Da anni il riferimento europeo sul tema della qualità delle acque per il consumo umano (dette anche acque potabili) era la Direttiva 98/83/CE, già modificata negli anni a più riprese ed in modo sostanziale.

Visto che si rendevano necessarie ulteriori modifiche il parlamento europeo ha deciso di rifondere la normativa di settore, emanando una nuova direttiva, la Direttiva UE n. 2020/2184 appunto, ed abrogando la precedente.

In Italia il riferimento legislativo è stato per oltre un ventennio il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, prossimo anch’esso all’abrogazione (dal 21 marzo appunto, in quanto verrà integralmente sostituito dal D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18).

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QUALI SONO LE NOVITÀ?

Tra le principali revisioni operate alla normativa sulla qualità dell’acqua potabile si evidenzia:

  • nuovo elenco dei valori di parametro utilizzati per valutare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano;
  • l’implementazione di un approccio basato sull’analisi del rischio (delle aree di alimentazione dei punti di prelievo da destinare ad uso potabile; della rete idro-potabile; della rete idrica interna agli edifici);
  • migliorare l’accesso all’acqua potabile;
  • la regolamentazione della tipologia di informazioni da fornire ai consumatori, per renderli più consapevoli dei loro consumi;
  • l’omogeneizzare dei differenti sistemi nazionali di approvazione dei materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano.

COME GARANTIRE UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL’ACQUA?

Le acque destinate al consumo umano devono essere “salubri e pulite” questo afferma il D. Lgs. n. 18/2023 (art. 4), definendo le condizioni e i parametri qualitativi per garantire di soddisfare tale principio. Infatti l’allegato I stabilisce i “Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per Valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

La sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua” devono essere garantiti su un approccio “basato sul rischio” (art. 6), “inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura” e “coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell’acqua specificati all’articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale”.

La valutazione e gestione del rischio deve comprendere i seguenti elementi:

  • aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano (art. 7);
  • sistemi di fornitura idro-potabile (art. 8);
  • sistemi di distribuzione idrica interni per edifici e locali prioritari (art. 9).

Per l’approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio verrà istituita, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 18/2023, la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua (art. 20).

MIGLIORE ACCESSIBILITÀ ALL’ACQUA POTABILE

Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l’accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l’accesso per chi già ne beneficia e promuovendo l’uso di acque di rubinetto” (art. 17).

RIDURRE LE PERDITE

I gestori idro-potabili (con forniture di almeno 10.000 mc di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone) devono valutare i livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica (art. 4).

ISTITUZIONE DEL CENSIA E DI ANTEA

Per garantire l’implementazione delle nuove disposizioni normative, la gestione e comunicazione dei dati necessari, lo scambio di dati anche tra le autorità competenti a livello nazionale ed europeo e gli operatori del settore idropotabile, verranno istituiti presso l’ISS:

  • il CeNSiA (Centro nazionale per la sicurezza delle acque) che tra le proprie attribuzioni dovrà approvare i Piani di sicurezza delle acque (PSA), rilasciare le autorizzazioni per i ReMaF (Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano) e gestire il sistema informativo centralizzato AnTeA;
  • AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili) sistema informativo che dovrebbe assicurare l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualità delle acque da destinare e destinate a consumo umano, nonché la comunicazione, l’integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorità ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile.

ESCLUSIONI

Si precisa che restano fuori dal campo di applicazione della Direttiva UE n. 2020/2184 e quindi del decreto legislativo n. 18/2023:

  • le acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
  • le acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
  • le acque di cui all’articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2) dello stesso decreto.

PER APPROFONDIRE

Per approfondire l’orientamento europeo sul tema delle acque potabili, in allegato rendiamo disponibile il testo completo della Direttiva UE 2020/2184, completo dei considerando.

In allegato anche la nuova normativa nazionale, il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 ed i suoi allegati.

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