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NUOVO D.M. 22/01/19 RELATIVO ALLA SEGNALETICA STRADALE. COSA CAMBIA?

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Pubblicato il D.M. 22/01/19 relativo alla “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“. Con l’entrata in vigore di questo decreto, che avverrà dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione, sarà abrogato il D.M. 4 marzo 2013.

COSA CAMBIA CON IL NUOVO D.M. 22/01/19?

Numerose sono le modifiche, così come le integrazioni, apportate ai “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare“, riportate nell’Allegato I del D.M. 22/01/19: tali indicazioni costituiscono quindi le nuove modalità di apposizione e rimozione in condizioni di sicurezza della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Seppur lo stesso D.M. 22/01/19 precisa che “l’applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità“, esso costituisce evidentemente un riferimento da conoscere. Del resto, lo stesso Decreto precisa all’art. 3 che “I datori di lavoro del gestore del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, […], assicurano che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica […] ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure” previste dal D.M. 22/01/19.
Lo stesso Decreto infine indica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’addestramento.

Per quanto riguarda appunto il tema della formazione, il nuovo D.M. 22/1/19 rispetto al precedente D.M. 4/3/13, prevede:
1. un numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione di 35, anziché 25 come previsto in precedenza;
2. la possibilità di integrare con un percorso formativo di 4 ore la formazione del lavoratore, al fine di consentirgli di assumere il ruolo di preposto;
3. lo svolgimento della formazione di aggiornamento ogni 5 anni, anziché ogni 4 come previsto in precedenza, attraverso un corso di formazione di 6 ore.

Va pure evidenziato che il D.M. 22/01/19 non prevede un periodo di transizione e subentro al precedente, né dà indicazioni sulla validità della formazione effettuata col “vecchio” decreto.
Quest’ultimo aspetto non è così banale: se da un lato i corsi presentano durate e sono strutturati in modo analogo a quanto previsto dal precedente D.M. 4/3/13, dall’altro il nuovo decreto ha apportato modifiche alle procedure che vengono illustrate nei corsi. Insomma, avendo variato le procedure, i lavoratori devono senza dubbio essere aggiornati alle nuove indicazioni presenti nel Decreto 22/01/19: è pertanto necessario procedere ad un aggiornamento di massa? E con quali tempistiche, posto che il D.M. 22/01/19 entra in vigore a 30 giorni dalla sua pubblicazione?

Ricordiamo che Vega Formazione eroga specifici percorsi di Formazione e Aggiornamento ai sensi del D.M. 22/01/19:
Corsi per Lavoratori e Preposti Addetti alla Pianificazione, Controllo e Apposizione della Segnaletica Stradale
Corso di Aggiornamento per Addetti Installazione e Rimozione della Segnaletica di Cantieri Stradali in Presenza di Traffico

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