NUOVE REGOLE PER L’USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili (quali, ad es., le norme vigenti in materia di interferenze illecite) nella vita privata).
Il nuovo provvedimento sostituisce quello emanato nel 2004, ed introduce importanti novità, in considerazione:
1. dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, ecc.);
2. dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra cui quelli più recenti che, per es., hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.
PRINCIPI GENERALI
– I cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli (visibili al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno);
– I sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende ecc.) collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, su modello elaborato dal Garante.
– Le telecamere istallate per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate.
CONSERVAZIONE
– Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore (fatte salve speciali esigenze relative a indagini di polizia e giudiziarie);
– Per attività particolarmente rischiose è ammesso un periodo più ampio (comunque non oltre la la settimana).
SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE
Sicurezza urbana: i Comuni hanno l’obbligo di mettere cartelli che che segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione o repressione dei reati.
Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (per es. contro accessi abusivi alle immagini).
Sistemi intelligenti: per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare eventi anomali e segnalarli, è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
Violazioni al codice della strada: sono obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni; le telecamere possono riprendere solo la targa del veicolo.
Deposito rifiuti: è lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”.
SETTORI SPECIFICI
Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro: è vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.
Ospedali e luoghi di cura: è vietata la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, in casi indispensabili, il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti (per es., rianimazione), ma l’accesso alle immagini è consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
Istituti scolastici: è ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, solo negli orari di chiusura.
Taxi: le telecamere non possono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
Trasporto pubblico: è lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, rispettando limiti precisi (per es., riprese senza l’uso di zoom).
Web cam a scopo turistico: la ripresa delle immagini non deve identificare le persone.
Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione incendi, ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, sulla base delle prescrizioni del Garante.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
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