NORMA CEI 11-27:2014: VALUTAZIONE DELLE DISTANZE NEI LAVORI NON ELETTRICI
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LA NUOVA NORMA CEI 11-27 E LA VALUTAZIONE DELLE DISTANZE
La IV edizione della Norma CEI 11-27, strutturata in analogia alla Norma CEI EN 50110-1:2014 da cui deriva, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione (si veda l’approfondimento NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27: COSA CAMBIA NELLA SICUREZZA DEI LAVORI ELETTRICI), tra cui la distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.
Di seguito si descrive come vanno gestiti i lavori non elettrici (es. costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.) quando siamo in presenza di rischio elettrico.
LAVORI IN VICINANZA (lavori non elettrici)
I lavori che si svolgono a distanza d ≥ DA9 (a distanza maggiore della zona di lavoro non elettrico, norma CEI 11-27:2014 art. 3.3.4) da parti attive non protette o non sufficientemente protette non sono oggetto della norma CEI 11-27:2014 perché non presentano rischi elettrici.
I lavori che si svolgono nello spazio compreso tra DV (limite esterno della zona prossima) e DA9, devono essere oggetto di attenta valutazione (Documento di valutazione delle distanze) da parte del Datore di lavoro avvalendosi, eventualmente, di un esperto come di seguito specificato.
Se i lavori compresi tra DV e DA9 sono svolti:
1) soltanto da PES (Persona Esperta) o PAV (Persona Avvertita) (persone definite in 3.2.5 e 3.2.6);
allora, tenuto conto della loro formazione, esse non adottano procedure di sicurezza se non quelle necessarie per evitare di invadere la distanza DV. Inoltre, non è necessaria la compilazione di documenti quali i Piani di lavoro, di intervento, ecc.
2) anche da PEC (Persona Comune);
allora, una PES deve svolgere azioni di supervisione o sorveglianza (quest’ultima può essere svolta anche da PAV) senza necessità di elaborare Piani di lavoro, Piani di intervento, ecc.
3) soltanto da PEC;
e l’attività comporta mezzi o attrezzi il cui uso dà luogo al pericolo dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi o attrezzi (compresa quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati) non superi:
– 4,00 m se la linea è in Bassa o Media tensione (≤35 kV);
– 3,00 m per le linee in Alta tensione (>35 kV).
Tali limiti sono a favore della sicurezza e basati sull’altezza minima da terra delle linee elettriche stabilita dal D.M. 21/3/1988 e sono riferiti al punto più basso dei conduttori della linea.
La norma CEI 11-27:2014 non considera le attività connesse al transito veicolare e le persone che non svolgono lavori (transito pedonale). Se il Datore di lavoro ha necessità di superare le altezze da terra di cui sopra o deve eseguire lavori in vicinanza in cui il pericolo non è dovuto soltanto all’altezza da terra (più in generale per non invadere la DV), deve predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza, rivolgendosi a persone competenti di sua fiducia oppure a una PES o a un professionista esperto nell’applicazione della norma CEI 11-27:2014.
In particolare, nei cantieri edili posti a distanza minore di DA9 da parti in tensione non protette o non sufficientemente protette, occorre, in via preliminare, valutare, mantenendo un sufficiente margine di sicurezza, se nelle condizioni più sfavorevoli ragionevolmente prevedibili, sia possibile tenere in permanenza, alla distanza DV, persone, mezzi, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura.
Qualora ci sia pericolo di invadere la zona prossima delimitata da DV occorre:
– mettere in atto mezzi quali ostacoli, blocchi, gioghi, ecc., tali da impedire l’accesso alla zona prossima, oppure
– far mettere fuori tensione e in sicurezza la linea elettrica mediante accordi con il gestore la linea stessa.
In ogni caso, nel cantiere edile si deve conservare la documentazione pertinente ai provvedimenti attuati tra quelli sopra descritti.
Se l’attività di cantiere comporta l’utilizzo di mezzi o attrezzi il cui uso comporta pericoli dovuti soltanto all’altezza da terra, nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi o attrezzi (compresa quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati) non superi le distanze di cui al comma 3); in questo caso non è necessaria la predisposizione dei documenti sopra indicati.
Scopo del Documento di valutazione delle distanze per i lavori non elettrici (norma CEI 11-27:2014; art. 6.4.4) è quello di attestare che durante l’attività lavorativa non venga superato il limite esterno della distanza DV.
Il Documento per la valutazione delle distanze costituisce una sintesi della preventiva valutazione del rischio effettuata per poter operare in sicurezza alla distanza prevista.
I contenuti minimi del Documento di valutazione delle distanze sono i seguenti:
– nominativo dell’impresa che esegue i lavori;
– tipo di lavoro da effettuare;
– impianto elettrico o linea interferente con i lavori, con le seguenti specificazioni:
– tensione nominale;
– denominazione dell’impianto elettrico, se conosciuto, oppure nome del proprietario dell’impianto;
– individuazione della relativa zona interferente.
Il Documento per la valutazione delle distanze deve essere predisposto da un esperto della materia (ovvero esperto dell’applicazione della norma CEI 11-27:2014) come ad esempio una PES (secondo la norma CEI 11-27:2014) o professionista.
Per i lavori ripetitivi può essere utilizzato un unico documento valido per tutte le tipologie di lavori replicabili nello stesso contesto.
ESEMPIO DI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE DISTANZE NEI LAVORI NON ELETTRICI
E’ disponibile sul sito di Vega Engineering un esempio di Documento per la valutazione delle distanze da utilizzare per l’esecuzione dei lavori non elettrici, redatto in conformità alle indicazioni di cui alla norma CEI 11-27:2014.
Alla luce di tali importanti novità, segnaliamo che Vega Formazione organizza il Convegno: “RISCHIO ELETTRICO 2014″ ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMA CEI 11-27 4° EDIZIONE CON DOTT. RAFFAELE GUARINIELLO” che si terrà a Padova il 6/05/2014 e a Treviso il 30/06/2014 per illustrare le principali novità introdotte dalla IV edizione 2014 della Norma CEI 11-27.
Infine ricordiamo che Vega Formazione, nostro ente di formazione accreditato, organizza specifici corsi di formazione sul rischio elettrico, nonché corsi di formazione per addetti ai lavori elettrici in conformità alla norma CEI 11-27 e CORSO PER RESPONSABILI E PREPOSTI ALL’IMPIANTO ELETTRICO (URI E URL, RI E PL) AI SENSI DELLA NUOVA NORMA CEI 11-27, 4° EDIZIONE:2014.
Clicca sul seguente link per scaricare l’esempio del Documento per la valutazione delle distanze per l’esecuzione in sicurezza dei lavori non elettrici secondo la Norma CEI 11-27:2014.
Per visualizzare altra modulistica utile alla gestione degli impianti elettrici in sicurezza visita la sezione Modulistica Impianti.
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di VEGA Engineering
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