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MEDICO COMPETENTE: FAC SIMILE VERBALE DI SOPRALLUOGO

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Tra gli obblighi in capo al Medico Competente previsti all’articolo 25 del D.Lgs. 81/08, al comma 1, lettera l) il legislatore ha prescritto che il Medico Competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.

Riportiamo per esteso quanto previsto dall’articolo sopracitato:

“Il Medico Competente […] visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi”.

LA VISITA AI LUOGHI DI LAVORO DEL MEDICO COMPETENTE

La visita pertanto deve essere effettuata almeno una volta all’anno; qualora il Medico Competente, sulla base degli esiti della valutazione dei rischi, ritenga adeguata una cadenza diversa (più frequente o meno frequente), informerà il Datore di Lavoro che “annoterà” tale indicazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La visita del Medico Competente rientra ed è strumentale al più ampio obbligo in capo allo stesso, descritto sempre nel D.Lgs. 81/08 dall’art. 25 comma 1 lettera a), che prevede che il Medico Compente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.

Ricordiamo che, per contro, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro “effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”, sancendo quindi l’obbligo e opportunità per il datore di lavoro di affidarsi, nel valutare i rischi, all’assistenza fornita da due figure la cui competenze è definita ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

E ancora, ricordiamo che il comma 2 dell’art. 18 indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di fornire “al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza”.

Insomma, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro  prescrive un incrocio di obblighi in capo, da un lato al datore di lavoro, il quale deve fornire informazioni utili per attivare la collaborazione del SPP e del Medico Competente nell’elaborare la valutazione dei rischi e dall’altro in capo al RSPP e al Medico Competente di partecipare a tale attività, rendendo quindi la visita del Medico Competente ai luoghi di lavoro un’attività strumentale non solo per la definizione corretta delle modalità con cui si deve svolgere la sorveglianza sanitaria, ma anche per evidenziare l’attività di supporto svolta dal Medico Competente nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.

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LA VERBALIZZAZIONE DEL SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE

Alla luce di quanto sopra esposto, benché non esplicitamente richiesto dal D. Lgs. 81/08, appare evidente come il sopralluogo del Medico Competente ai luoghi di lavoro debba essere verbalizzato, sia per dimostrare l’adempimento di un obbligo di legge, sia per annotare tutte le osservazioni utili sia in chiave di miglioramento dei livelli di sicurezza, sia nell’ottica di evidenziare l’azione attiva del Medico Competente nell’attività di valutazione dei rischi.

Per verbalizzare il sopralluogo del Medico Competente nei luoghi di lavoro, Vega Engineering mette a disposizione un modulo per verbalizzare l’attività di ispezione nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la presenza durante il sopralluogo del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Scarica il modulo Fac Simile verbale sopralluogo Medico Competente presso i luoghi di lavoro cliccando sul seguente link:
VERBALE DI SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO DEL MEDICO COMPETENTE

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