MANIGLIONI ANTIPANICO: DA SOSTITUIRE ENTRO FEBBRAIO 2011
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Ricordiamo che l’art. 5 “Termini attuativi e disposizioni transitorie” del Decreto del 3/11/2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio“, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18/11/2004, recita:
“I dispositivi (maniglioni antipanico) non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art.3 (attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art.4.
Saranno annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art.5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37.”
Il decreto è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 (90 giorni dopo la sua pubblicazione, 18 novembre 2004, come stabilito dall’art. 5, comma 2). La scadenza per la sostituzione dei vecchi maniglioni antipanico è quindi il 16 FEBBRAIO 2011 (entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del D.M., art. 5, comma 1).
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- Decreto 3 novembre 2004.pdfAccedi per scaricare
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