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LINEE GUIDA: INDENNITA’ PER INFORTUNI IN ITINERE ANCHE PER RAGIONI FAMILIARI

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La circolare numero 62 del 18 dicembre dell’INAILLinee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali” stabilisce quanto segue:
“[…] in considerazione del suesposto criterio interpretativo nonché dell’orientamento univoco della Suprema Corte sulla necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti sotto indicati. […]”
Le nuove linee guida vanno quindi a modificare l’interpretazione che l’istituto ha dato fino ad ora all’articolo 12 del D.Lgs. 38/2000, che disciplina appunto l’infortunio in itinere. Il suddetto articolo esclude la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi durante il tragitto di andata o ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro per i casi in cui il normale percorso subisca “interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate“. Inoltre L’articolo 12 specifica che “l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti“.
Le nuove Linee Guida sugli Incidenti in Itinere danno finalmente una risposta al significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” che fin dall’entrata in vigore del decreto aveva lasciato una certa incertezza in fase di applicazione da parte dell’Istituto tanto da escludere fino ad ora richieste di indennizzo nel caso di infortuni occorsi durante deviazione del percorso per accompagnare i figli a scuola. L’orientamento espresso dalla Suprema Corte ha portato l’estensione assicurativa anche a questi casi per esprimere la ragionevole necessità di salvaguardare le esigenze familiari ed umane dei lavoratori come previsto dalla costituzione. In questo modo ci si è anche uniformati a quanto avviene in altri paesi dell’Unione Europea dove le deviazioni o interruzioni del normale percorso per adempiere ad esigenze familiare sono previste.
Il riconoscimento dell’indennizzo sarà “subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata“.
L’applicazione delle nuove Linee Guida sugli Incidenti in Itinere è prevista per i casi in istruttoria, per i casi per i quali sono in atto controversie amministrative o giuridiche o non ancora prescritti o passati in giudicato, e ovviamente per i casi futuri.

Per visionare le Linee guida sugli Infortuni in Itinere clicca nel link di seguito:
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.

Per visualizzare l’elenco completo delle Linee Guida sulla Sicurezza sul Lavoro consulta la Banca dati – Linee guida disponibile nel nostro sito.

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