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L’EUROPA CONDANNA L’ITALIA SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

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La sentenza della Corte di Giustizia europea (Prima Sezione) oltre che ad essere clamorosa in relazione alle decisioni assunte dalla stessa Corte le quali, se pure si riferiscono alle disposizioni del D. Lgs. n. 494/1996 sui cantieri temporanei o mobili ora abrogato dal D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono destinate anche allo stesso Testo Unico perché di fatti esso ha perpetrato nell’ordinamento giuridico italiano l’inadempimento alla direttiva cantieri europea oggetto della sentenza.
Dalla lettura della sentenza emerge la condanna per una non corrispondenza fra l’art. 3 della direttiva 92/57 relativa ai cantieri temporanei o mobili e l’art. 3 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 494/1996 che ha recepito in Italia la citata direttiva europea.
La Commissione delle Comunità europee ha rilevato che la normativa italiana ha limitato l’obbligo di designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, prescritto dall’art. 3 n. 1 della direttiva 92/57, a due fattispecie, vale a dire ai cantieri la cui entità presunta sia pari o superiore a 200 uomini/giorno e a quelli i cui lavori comportano rischi particolari non trovando una corrispondenza fra le due disposizioni.
Ora, secondo gli indirizzi forniti con questa sentenza, dobbiamo provvedere con urgenza a modificare al più presto le disposizioni contenute nell’art. 90 del Testo Unico giudicate contrastanti con gli indirizzi della direttiva comunitaria ed il riferimento è al comma 11 dello stesso articolo che, come è noto, al posto delle condizioni di deroga già individuate con il D. Lgs. n. 494/1996 nella entità e nella rischiosità del cantiere, ha introdotto una deroga all’obbligo di nominare il coordinatore in fase di progettazione che riguarda i lavori privati e quelli non soggetti al permesso di costruire i quali, tra l’altro, costituiscono una parte non irrilevante dei lavori oggi esistenti in Italia.

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