LEGGE 123/2007 E DECRETO BERSANI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
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L’Inail, con nota n. 7156 del 12 settembre 2007, ha fornito chiarimenti relativamente alle disposizioni contenute nell’art. 5 e nell’art. 6 della Legge 123/2007.
Le disposizioni, secondo l’Inail, sono “dirette a rafforzare gli strumenti per il contrasto al lavoro irregolare, in parte già previsti dall’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 nell’ambito dei cantieri edili”.
Rinviando alla Lettera Circolare del 22 agosto 2007, prot. n. 10797 del Ministero del Lavoro per gli approfondimenti relativi alla nozione di attività imprenditoriale nonché ai presupposti per l’adozione e per la revoca del provvedimento di sospensione, si sottolinea che, analogamente a quanto già previsto per i cantieri edili, tale provvedimento può essere adottato dagli ispettori del lavoro anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.
L’Inail ha quindi confermato le disposizioni già impartite al proprio personale con Circolare 45/2006 in ordine all’immediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro di tutte le situazioni nelle quali sia accertata la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione.
Un riferimento alla Legge Bersani viene fatto anche riguardo al tesserino di riconoscimento previsto dall’art. 6 della Legge n. 123/2007, obbligatorio dal 1° settembre 2007 per il personale occupato dall’impresa appaltatrice e subappaltatrice nonché per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, nell’ambito di tutti gli appalti o subappalti.
Per visualizzare la circolare, clicca qui
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