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LAVORO NOTTURNO: PROROGA DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE

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Con Circolare Prot. 37/0000418 del 14 settembre 2011 “D.Lgs. n. 67/2011 – accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti – comunicazioni ex. Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 67/2011”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rinviato a data da stabilirsi il termine per l’invio delle comunicazioni relative all’esecuzione di lavoro notturno continuativo, anche in turni regolari periodici, svolto nel 2010. Inizialmente la data stabilita per la comunicazione era il 30 settembre 2011.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011 “Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).”
La Circolare n. 15/2011 del Ministero del Lavoro aveva indicato la data del 30 settembre p.v. come termine ultimo per effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2011 in materia di “esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici” durante l’anno 2010.
Al riguardo, in considerazione della mancata definizione delle disposizioni attuative e della relativa modulistica, il Ministero del lavoro si fa riserva di indicare un nuovo termine di scadenza per l’effettuazione dell’obbligo in questione, rispetto al quale il Legislatore richiede esclusivamente una periodicità annuale.

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