LAVORI CON TENSIONI SUPERIORI A 1000 V: CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
Emanato il Decreto 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute.
Il decreto si compone di 9 articoli e 3 allegati:
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende
Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione
Art. 5 Formazione e idoneita’
Art. 6 Abilitazione dei lavoratori
Art. 7 Attrezzature
Art. 8 Diritto di riconoscimento
Art. 9 Abrogazioni
Allegato I – Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione
Allegato II – Modalità per l’autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende
Allegato III – Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori
L’articolo del D.Lgs. 81/08, al quale il provvedimento appena pubblicato fa riferimento, riporta:
Art. 82 – Lavori sotto tensione
[…] Comma 2 “Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).”
Ovvero, Comma 1 “È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
[…] lettera c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione” […].
Il Decreto si riferisce esclusivamente ad impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, e in particolare si applica:
– ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
– alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l’applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
Lo svolgimento dei lavori ricadenti nel campo di applicazione del decreto è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l’autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all’Allegato I.
I requisiti richiesti alle aziende sono specificati all’Allegato II. Integrando la documentazione con una dichiarazione di impegno, le aziende sono autorizzate anche all’effettuazione della sperimentazione sotto tensione.
Le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l’identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l’immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l’uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.
Ai fini delle verifiche periodiche, dette aziende devono rivolgersi a laboratori di prova, esterni o interni all’azienda, dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle prove da effettuare, aventi certificato di accreditamento, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico, ovvero ad un laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del presente decreto, avente un’organizzazione che garantisca la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico.
Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa può essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell’azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l’esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.
Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione, i cui requisiti sono riportati nell’Allegato III, i quali devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione.
Alla data di entrata in vigore del D.M. 04/02/2011, come riportato all’art. 9, sono abrogati i D.M. 09/06/1980 e D.M. 13/07/1990, n. 442 emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Documenti correlati
- Min_Lav_decreto_4-febbraio-2011_lavori_sotto_tensione.pdfAccedi per scaricare
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Newsletter
Azienda Informata
Modulistica e Linee guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative.