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INTERPELLO SALUTE E SICUREZZA LAVORO: CRITERI PER FORMAZIONE DEI DOCENTI

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Il D. I. 6 marzo 2013 definisce i criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. 81/08.

I criteri definiti dal D. I. 6 marzo 2013 sono strutturati in modo da garantire che il soggetto sia in possesso dei tre fondamentali elementi minimi richiesti dalla figura del docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

L’Interpello n° 9/2015 risponde ad un quesito della Federcoordinatore in merito all’aggiornamento del docente- formatore, come previsto del D.I. 6 marzo 2013:
“ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
– alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D. Lgs. n. 81/08 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
– ad effettuare un minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.”

La Federcoordinatori interroga la Commissione per gli Interpelli sull’interpretazione della parola “alternativamente”, ovvero se nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento oppure se per i primi tre anni esso deve effettuare solo attività di docenza per un minimo di 24 ore e per i successivi tre anni solo corsi di aggiornamento, seminari e convegni per almeno 24 ore.

La Commissione chiarisce che l’intento del legislatore è quello di lasciare la possibilità di scelta al formatore-docente della tipologia di aggiornamento che meglio si adatta alla sua figura, pertanto è da intendere valido l’aggiornamento che soddisfa una delle due tipologie indicate nel D. I. 6 marzo 2013 e sopra riportate.

In allegato il testo dell’interpello n° 9/2015:

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