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INTERPELLO: QUALE FORMAZIONE PER IL MEDICO COMPETENTE DIPENDENTE?

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L’interpello n. 13/2015 fa luce sulla formazione del lavoratore che svolge le funzioni di Medico Competente. Infatti l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con contenuti, modalità di esecuzione e durata del corso di formazione secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

La Commissione per gli Interpelli risponde positivamente alla richiesta presentata dall’INPS, confermando che il lavoratore dipendente che svolge l’incarico di Medico Competente è da considerarsi esonerato dall’obbligo di formazione secondo Accordo 21/12/11 in quanto le conoscenze in possesso del Medico Competente sono ampiamente sufficienti per rispondere alle finalità della formazione dei lavoratori, ovvero di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili per il conseguimento di quelle capacità che permettono di lavorare riducendo i rischi e tutelando la sicurezza personale.

Infatti la Commissione ricorda che il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla formazione e informazione dei lavoratori e all’organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 D. Lgs. 81/08). Inoltre per lo svolgimento della funzione di Medico Competente è necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (ECM) ai sensi del D. Lgs. 229/99, come disposto dall’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 81/08, che prevede che il 70 % dei crediti previsti dal programma triennale siano conseguiti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. In aggiunta lo stesso art. 37, comma 14 bis, del D. Lgs. 81/08 prevede che per tutti i casi di formazione ed aggiornamento disposti dal decreto stesso, previsti per dirigenti, preposti, RLS e lavoratori, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.

Infine la Commissione per gli Interpelli tiene a precisare che le condizioni appena esposte valgono esclusivamente per il “dipendente” che svolge le funzioni di medico competente.

In allegato è scaricabile il testo dell’Interpello 13/2015:

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