INTERPELLO N. 16: PRESENZA DEL RLS IN SOCIETA’ DI SOLI SOCI LAVORATORI?
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L’Interpello n. 16 del 25/10/2016 ha per oggetto “risposta al quesito inerente la necessaria presenza del Rappresentante dei Lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente Soci Lavoratori” proposto dalla Regione Marche.
La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale(RLST), qualora i lavoratori non procedano alla elezione del RLS, anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente Soci Lavoratori.
L’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/08 equipara al “Lavoratore” il Socio Lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. A fronte di ciò, la Commissione Interpelli ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del D. Lgs. 81/2008 (anche in virtù della contrattazione collettiva), le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) debbano essere esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo.
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