INTERPELLO N. 14: QUALI COSTI DELLE VISITE MEDICHE SONO A CARICO DELL’AZIENDA?
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L’Interpello n. 14 del 25/10/2016 ha per oggetto “risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex art. 41 del D. Lgs. 81/08” proposto da USB.
L’Unione Sindacale di Base (USB) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:
a) “su quale soggetto devono ricadere gli Oneri Economici inerenti il Trasporto dei Lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall’art. 41, comma 4, primo periodo, complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la propria Attività Lavorativa“;
a) “se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l’attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro“.
Al riguardo la Commissione Interpelli premette che:
– l’art. 18, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 81/08 stabilisce un obbligo in capo al Datore di Lavoro e al dirigente di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria …”.
– Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il Datore di Lavoro vigili “affinché i Lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità“.
– L’art. 41, comma 4, del D. Lgs. 81/08 stabilisce che “Le Visite Mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente …”.
– Infine l’art. 15, comma 2, del D. Lgs. 81/08 prevede che “Le misure relative alla Sicurezza, all’Igiene ed alla Salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i Lavoratori“.
La Commissione Interpelli fornisce quindi le seguenti indicazioni:
“I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il Lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (vedi al riguardo anche interpello sicurezza n. 18/2014)“.
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