INTERPELLO: INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E ATTIVITÀ DI VIGILANZA
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Pubblicato l’interpello n. 2 del 2018 che risponde al quesito della Regione Lazio in merito al possibile svolgimento dell’attività di Medico Competente da parte dei dipendenti di strutture pubbliche che svolgono attività di vigilanza.
L’ISTANZA
La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente“.
In particolare l’Ente chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria“.
LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE INTERPELLI
La Commissione Interpelli, citando l’articolo 7 del D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 , ricorda che “il Dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell’azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline“; e nell’intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un’unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.
La Commissione Interpelli ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
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