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INTERPELLO: CHIARIMENTI SULL’UTILIZZO DI SOTTERRANEI COME LUOGO DI LAVORO

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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 65 del D. Lgs. 81/08, che recita:

“1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.”

In particolare viene richiesto se, in presenza delle condizioni descritte nei commi 2 e 3 sopra riportati, i lavoratori possano trascorrere l’intera giornata lavorativa all’interno di locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
La Commissione per gli Interpelli segnala che il ruolo attribuito all’organo di vigilanzasi concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Pertanto la deroga all’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei quali luogo di lavoro può essere conseguita con provvedimento autorizzativo dell’organo di vigilanza, motivato in ordine a quanto previsto dal comma 3 (non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi) e dal comma 2 (idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima) dell’art. 65 del D. Lgs. 81/08.
Infine nel caso di limitazioni sull’orario di lavoro all’interno dell’atto autorizzativo queste dovranno essere motivate opportunamente dall’organo di vigilanza.

In allegato è scaricabile il testo dell’Interpello n. 5/2015:

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