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INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E SICUREZZA SUL LAVORO

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Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato una sentenza sull’infondatezza del ricorso da parte di un’azienda per l’annullamento del “Diniego di permesso di costruire” avente ad oggetto un ampliamento del proprio capannone industriale. “Al caso di specie”, infatti, “si applica l’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Tale norma stabilisce che nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore in prossimità di linee ed istallazioni elettriche già presenti nel territorio è fissato l’obiettivo di qualità di 3 microT per il valore dell’induzione magnetica. La ricorrente ha invece fatto presente che sarebbe stato garantito il rispetto del valore di attenzione di 10 microT di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. In realtà l’intervento per il quale è stato chiesto il permesso di costruire comporta la permanenza ex novo di lavoratori nel sito per non meno di 4 ore. Il concetto di insediamento e di nuova area, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. citato, deve essere inteso in conformità della finalità della norma che è quella di proteggere la popolazione dalla esposizione a campi elettromagnetici. Non si rileva dunque che l’area in questione sia individuata quale pertinenza di stabilimento già funzionante perché l’art. 4 del D.P.C.M. citato definisce l’area per la quale è fissato l’obiettivo di qualità a prescindere dalla natura pertinenziale o meno della stessa. Non si rileva lo stato di temporaneo non funzionamento o di sottoutilizzo dell’elettrodotto, perché l’istruttoria ha evidenziato che il gestore può in qualsiasi momento utilizzare l’elettrodotto al massimo della potenza.” e quindi il TAR conclude che “Il ricorso è dunque infondato.”

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