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INAIL: CHIARIMENTI SUGLI OCCHIALI DA FORNIRE AI VIDEOTERMINALISTI

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Come era plausibile aspettarsi, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha ritenuto opportuno precisare quali siano gli obblighi in capo al datore di lavoro relativamente alla fornitura ai dipendenti che sono addetti all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (i cosiddetti videoterminalisti), di dispositivi di correzione della vista. Infatti uno dei disturbi derivanti dall’utilizzo prolungato di tali attrezzature è proprio quello legato all’affaticamento oculo-visivo.

La circolare n. 11 dell’Istituto infatti segue la recente sentenza della Corte di Giustizia UE n. 392 del 22 dicembre 2022 (C – 392/21) che ha riconosciuto al lavoratore il rimborso delle spese sostenute per degli occhiali da vista da parte del datore di lavoro. Avevamo trattato la sentenza in questo articolo: CLICCA QUI.

LA DISCIPLINA ITALIANA IN MATERIA

In Italia l’art. 176 comma 6 del D. Lgs. 81/08 ha imposto finora al datore di lavoro di fornire a sue spese ai lavoratori i soli “dispositivi speciali di correzione visiva”, nei quali non rientrano appunto le lenti da vista, ovvero quelle utilizzate nella vita quotidiana dal lavoratore (come specificato dalla Circolare n. 30 del 05/03/1998 del Ministro del lavoro). Quindi in netto contrasto con la sentenza della corte europea che invece ritiene le lenti da vista come rientranti nella definizione di “dispositivi speciali di correzione visiva”.

QUALE LE INDICAZIONI FORNITE ALLE SEDI INAIL?

La circolare INAIL n. 11 del 24 marzo è indirizzata a tutte le sedi centrali e territoriali dell’INIAL allo scopo di dare indicazioni sulla gestione di eventuali richieste di rimborso effettuate da lavoratori dell’Istituto.

L’INAIL conferma quello che era l’indirizzo nazionale, ovvero che i normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né tantomeno di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e pertanto la prescrizione dell’utilizzo di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Infatti il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese ai lavoratori solo i DSVC, previa comunicazione da parte del medico competente della necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti durante la sorveglianza sanitaria, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

COSA SONO I DSCV?

Per Dispositivi Speciali di Correzione Visiva (DSCV) si intendono, precisa la circolare INAIL, “quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”. Esempi di DSCV possono essere considerate: lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.

CONCLUSIONI

Pertanto questo documento emesso dall’INAIL, ente di indubbia autorevolezza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, va a confermare l’indirizzo nazionale che non vede il datore di lavoro costretto a rimborsa ai lavoratori cosiddetti “videoterminalisti” i normali dispostivi di correzione della vista.

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