IN VIGORE LA LEGGE 123/07 SULLA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
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Il 10 Agosto 2007, la Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007 ha pubblicato la Legge 3 agosto 207, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.
Si tratta di un provvedimento di grande importanza che consente:
– l’immediata entrata in vigore di alcune misure immediatamente precettive
– l’avvio dell’iter per la predisposizione del Testo Unico, per il quale il Governo ha 9 mesi.
Le principali novità riguardano:
1) Norme in materia di appalto
– Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unita’ lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi. La violazione di tali disposizioni comportano l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di’ riconoscimento che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.
– Il datore di lavoro che commissiona un appalto deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o d’opera;
– Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
– Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi,
nonche’ del registro degli infortuni sul lavoro.
3) Poteri di sanzione e controllo
– In caso di impiego di personale irregolare o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale o in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrà essere adottata la sanzione della sospensione dell’attività. Tale sanzione era prevista in precedenza per il solo settore edile. La revoca del provvedimento di sospensione è subordinata al ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed al pagamento della sanzione amministrativa aggiuntiva.
– Gli organismi paritetici possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la
competente autorita’ di coordinamento delle attivita’ di vigilanza. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attivita’ di’ vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
4) Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
– La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001 è estesa anche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
La Nostra struttura ha predisposto una metodologia per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze in caso di contratto d’appalto.
Rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni
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Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
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