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IN ARRIVO LE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

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Il termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, come previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, è il 31 dicembre 2010.
Il precedente termine, infatti, stabilito per l’1 agosto 2010, è stato prorogato: inizialmente solo per le pubbliche amministrazioni, è stato poi esteso anche ai privati (Legge n. 122 del 30 luglio 2010).
La valutazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, D.Lgs. 81/08), e comunque anche in assenza di tale elaborazione.
In attesa di tali indicazioni sono state redatte varie Linee di indirizzo per svolgere la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, si ricordano ad esempio le indicazioni operative dell’ISPESL e le indicazioni metodologiche di Confindustria Veneto, utili per la redazione di un documento di valutazione del rischio comunque idoneo all’assolvimento dell’obbligo di legge.

A tal proposito si segnala l’articolo a cura di Pierpaolo Masciocchi, membro della Commissione consultiva sulla sicurezza sul lavoro, che informa sull’arrivo delle linee guida elaborate da uno specifico gruppo di lavoro, istituito all’interno della Commissione, e che a breve saranno sottoposte alla Commissione per la formale e definitiva approvazione.

Il documento contiene le indicazioni operative e di ordine metodologico per indirizzare il datore di lavoro nella valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

In particolare, nella versione ad oggi elaborata è previsto che:
– l’indicazione del termine dell’1 agosto 2010 rappresenta la data di decorrenza del processo di valutazione dei rischi, di cui tracciare il progetto nel documento di valutazione dei rischi ed il termine finale, e non la data finale entro la quale dev’essere interamente svolta la valutazione e adottate le relative misure;
– i datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle linee guida ministeriali, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, abbiano la possibilità di non ripetere l’indagine ma di svolgere unicamente l’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08.

Pierpaolo Masciocchi inoltre afferma che “occorre evitare che l’indagine stravolga la logica della valutazione dei rischi, rimettendo ad una percezione individuale e a valutazioni soggettive la funzione o la conseguenza di determinare l’esistenza di fattori di stress e le misure, spettando tali compiti al datore di lavoro”.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i tecnici di Vega Engineering al numero di telefono 0413969013 o compilando l’apposito form al seguente link.

Si riporta di seguito l’articolo di Pierpaolo Masciocchi.

Il 31 dicembre 2010 è il termine a partire dal quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno svolgere la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato, nel rispetto delle indicazioni che verranno adottate dalla Commissione consultiva sulla sicurezza sul lavoro.
In proposito, la Commissione ha istituito al proprio interno uno specifico gruppo di lavoro che, proprio in questi giorni, ha terminato l’elaborazione di un documento contenente le prime indicazioni operative e di ordine metodologico per guidare il datore di lavoro nei primi approcci alla valutazione del rischio da stress lavorativo. Il documento dovrà poi essere sottoposto alla Commissione per la formale e definitiva approvazione.
Il testo presenta elementi di forte positività sia per la sua articolazione strutturale, semplice e lineare, sia per i contenuti che, pur se ancora migliorabili ed integrabili, appaiono in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall’accordo interconfederale 9 giugno 2008. Quest’ultimo, oltre a ribadire che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, al pari di quanto avviene per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal datore di lavoro nell’ambito della propria organizzazione e secondo i criteri già delineati dal quadro normativo vigente, afferma i seguenti ulteriori passaggi:
1. Non tutti i luoghi di lavoro sono necessariamente interessati dallo stress (art. 1, comma 2)
2. Non tutte le manifestazioni di stress sono necessariamente negative (art. 3, comma 2)
3. Lo stress non è una malattia (art. 3, comma 3)
4. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato (art. 3, comma 4)
5. L’individuazione dello stress può implicare analisi di fattori oggettivi e soggettivi (art. 4, comma, 2)
6. Il compito di stabilire le misure per prevenire, eliminare o ridurre lo stress spetta al datore di lavoro e le misure sono adottate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti (art. 4,comma 5)
7. La gestione dei problemi di stress può essere condotta sulla scorta del generale processo di valutazione dei rischi (art. 5, comma 2)
8. Laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati esperti esterni (art. 6, comma 2)
Sulla scorta di questi passaggi fondamentali dell’accordo, e, quindi, della legge che impone la valutazione dei rischi, gli elementi essenziali delle indicazioni ministeriali, nella versione ad oggi elaborata, prevedono:
1. un’analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i “segnali” denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS);
2. l’individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3);
3. l’adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5);
4. nell’ipotesi eventuale di perduranti evidenze di stress, la necessità di svolgere l’analisi percettiva (ad es., con l’utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). Quest’analisi dovrà essere attivata unicamente nel caso in cui la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
5. vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non esclusivamente) nelle aziende che occupano pochi lavoratori.
6. indicazione del termine del 1° agosto 2010 come data di decorrenza del processo di valutazione dei rischi, di cui tracciare il progetto nel documento di valutazione dei rischi ed il termine finale, e non quale data finale entro la quale dev’essere interamente svolta la valutazione e adottate le relative misure.
7. possibilità, per i datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle linee guida ministeriali, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, di non ripetere l’indagine ma di svolgere unicamente l’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.
Questi i passaggi essenziali in parte già contenuti nel documento del Ministero del lavoro.
Occorre invece, a giudizio di chi scrive, evitare che l’indagine stravolga la logica della valutazione dei rischi, rimettendo ad una percezione individuale e a valutazioni soggettive la funzione o la conseguenza di determinare l’esistenza di fattori di stress e le misure, spettando tali compiti al datore di lavoro.
In questa logica, non è condivisibile la posizione delle Regioni/Ispesl nella parte in cui, ad esempio:
1. rende obbligatoria la fase di approfondimento sulla percezione;
2. afferma che dev’essere chiara la volontà dell’azienda di modificare l’organizzazione del lavoro, e prevede che la valutazione venga in ogni caso condotta nelle ipotesi in cui sono presenti indicatori di contenuto e contesto del lavoro ma a prescindere dalla effettiva presenza di stress (in contrasto con la previsione dell’accordo secondo cui lo stress non è necessariamente presente ovunque, art. 1, comma 2);
3. impone una presenza dei rappresentanti dei lavoratori “per tutto il processo di valutazione del rischio, dalle fasi iniziali fino alla realizzazione delle misure correttive” (in violazione sia degli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 sia dell’accordo interconfederale);
4. introduce fasi (es. preparazione dell’organizzazione), temi di valutazione (es. lavoro inutile) e procedure di formalizzazione diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste sia dalla legge che dall’accordo, introducendo, ad esempio, una fattispecie obbligatoria per la fase di approfondimento per le aziende con più di 50 dipendenti.

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