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IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI DI OPERE E SERVIZI

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La Confindustria ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere della Direzione generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa all’impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.

Con Interpello n. 77/2009 del 22/10/2009, in risposta alla Confindustria, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiarisce che “il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sè elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso (cfr. TAR Lombardia sez. I Brescia 13 novembre 2008 n. 1627)”.

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