IL DVR: LE COSE DA SAPERE
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IL DVR: UN OBBLIGO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
La legislazione in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro obbliga il Datore di Lavoro ad effettuare una Valutazione dei Rischi e conseguentemente redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), senza specificare i criteri da utilizzare, né fornire o suggerire metodologie per identificare, analizzare e valutare i rischi.
La stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatoria in tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore “subordinato” e, quindi, un Datore di Lavoro.
A fronte di una così vasta platea di Datori di Lavoro alle prese con la redazione del DVR, dalle micro imprese sino alle grandi e grandissime aziende, l’assenza di riferimenti legislativi utili per “fare il DVR” determina incertezze, difficoltà ed errori.
La violazione degli obblighi inerenti la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e la redazione di DVR non adeguati, ha assunto nella giurisprudenza un peso determinante (e aggravante), quale condotta omissiva del Datore di Lavoro, su un obbligo peraltro non delegabile da quest’ultimo.
In questo breve approfondimento cerchiamo di capire quali sono i criteri e le metodologie utilizzabili per redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), partendo da due domande fondamentali: cos’è il DVR e a cosa serve il DVR?
COS’E IL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)?
I pochi elementi che definiscono il DVR, rintracciabili nel D.Lgs. 81/08 (noto anche come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), sono i seguenti:
– art. 2, che definisce la “valutazione dei rischi” come la “Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”
– art. 28 che stabilisce i contenuti generali minimi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come vedremo tra poco.
A COSA SERVE IL DVR?
Il DVR deve essere uno strumento utile al Datore di Lavoro per identificare e valutare i rischi, al fine di identificare le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il DVR pertanto dovrà identificare i rischi, valutarli e descrivere le misure per la salute e sicurezza da adottare per rendere i rischi nei luoghi di lavoro “accettabili”.
QUALI SONO I CONTENUTI DEL DVR?
L’art. 28 del D. Lgs. 81/08 specifica che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
QUALI CRITERI ADOTTARE PER REDIGERE IL DVR?
Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente, consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS e coinvolgendo tutti i soggetti che riterrà necessari, deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sulla base dei seguenti criteri:
– semplicità
– brevità
– comprensibilità
– completezza
– idoneità del DVR quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione
Evidentemente il legislatore, parlando del Documento di Valutazione dei Rischi, si è limitato a dare indicazioni di carattere generale, lasciando completamente nelle mani del datore di lavoro la scelta dei criteri e dei metodi, specifici e di dettaglio, per redigere il DVR.
QUALI RIFERIMENTI ADOTTARE PER PREDISPORRE IL DVR?
Se la legislazione non indica metodologie per la valutazione dei rischi e per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la normativa tecnica ha sviluppato nel tempo metodologie per la valutazione dei rischi o comunque norme che trattano il tema della valutazione dei rischi.
Per lungo tempo la norma BS 18004:2008 “Guide to achieving effective occupational health and safety performance” è stato uno dei principali riferimenti per l’individuazione di una metodologia di valutazione dei rischi, utile per la stesura dei DVR.
Tuttavia, nel 2018, con la pubblicazione della norma UNI ISO 45001 (che ha sostituito la BS OHSAS 18001:2008), la norma BS 18004 è stata abrogata dallo stesso British Standard, senza essere sostituita da una nuova norma che riprenda e sviluppi i criteri per la valutazione dei rischi che in essa erano contenuti.
Orfani del riferimento normativo costituito dalla BS 18004, chi deve predisporre il DVR (il datore di lavoro e il RSPP, primi fra tutti) e svolgere la valutazione dei rischi deve individuare una nuova metodologia, basata, per evitare possibili contestazioni, sempre sugli autorevoli principi sanciti dalle normative tecniche.
QUALI SONO I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DVR?
La norma UNI ISO 31000 (in analogia con altre norme tecniche) prevede che il processo di valutazione del rischio debba essere suddiviso nelle seguenti tre fasi:
1. identificazione del rischio;
2. misura del rischio;
3. ponderazione del rischio.
Per meglio comprendere in cosa consiste tale suddivisione, possiamo utilizzare le definizioni tratte da un’altra norma, la UNI 11230, di seguito riportati:
● IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO: processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio.
● MISURAZIONE DEL RISCHIO (che nelle norme in lingua inglese viene definito come “Risk Measurement” o “Risk Estimation“): processo di attribuzione di un valore alla dimensione di un rischio.
● PONDERAZIONE DEL RISCHIO: processo di comparazione del rischio misurato, rispetto ai criteri di rischio.
L’identificazione del rischio e la stima (o misura) dei rischi, è necessaria a fornire informazioni di tipo quantitativo (ancorché sulla base di considerazioni di carattere che possono anche essere di tipo qualitativo), che verranno utilizzate nella successiva fase di ponderazione del rischio.
Quest’ultima, a tutti gli effetti, si sintetizza nell’emissione di un giudizio di accettabilità o meno del rischio sulla base di criteri prestabiliti. Il giudizio di accettabilità dovrebbe sempre essere dicotomico (ossia “Rischio Accettabile” oppure “Rischio Non accettabile”), ma non è esclusa la determinazione di una graduazione dell’accettabilità.
Pertanto, ogni metodo di valutazione dei rischi adottato nella stesura del DVR dovrà rispettare le tre fasi del processo di valutazione dei rischi sopra indicate: identificazione, misurazione e ponderazione del rischio.
CRITICITA’ DELLA “STIMA DEL RISCHIO” NEL DVR
Dal punto di vista concettuale, la “stima del rischio” (cioè la misurazione, ossia la quantificazione del rischio) costituisce probabilmente l’elemento della valutazione dei rischi più complesso da definire.
Infatti, sebbene sia universalmente condiviso, anche nel D.Lgs. 81/08, il rischio è composto sostanzialmente da due elementi, ossia la probabilità di accadimento e il danno conseguente, è pur vero che:
1. un pericolo può potenzialmente generare diversi gradi di gravità del danno: infatti, a fronte di un pericolo a cui è esposto uno o più lavoratori, si aprono potenzialmente molti e diversi scenari di infortunio, caratterizzati da livelli di gravità e di probabilità caratteristici e distinti (si pensi, ad esempio, alla caduta da una scala: il danno conseguente può variare da un lieve infortunio fino alle gravi lesioni, senza poter escludere la morte del lavoratore);
2. è quasi sempre possibile ipotizzare che un dato pericolo comporti, potenzialmente, il danno “morte“.
I due aspetti appena considerati possono determinare difficoltà nella definizione della “stima del rischio“, ossia l’incapacità di scegliere uno scenario rappresentativo del rischio che si sta analizzando e la tendenza ad innalzare al massimo livello il danno atteso, allineando la “stima dei rischi” sempre verso i livelli massimi (rischio morte o di infortunio gravissimo).
Rimanendo nell’ambito delle norme tecniche, il Technical Report ISO/TR 14121-2, affronta tali problematiche, andando a concludere che:
1. in generale si può affermare che la probabilità associata al concretizzarsi del massimo danno possibile è minore rispetto a quella associata a livelli di danno inferiori al massimo;
2. il valutatore dovrà indagare una gamma rappresentativa di gravità del danno associato ad un evento pericoloso per poi proporre come sintesi della stima del rischio quella combinazione di gravità e probabilità che determinano il rischio massimo.
Come si vede il tema merita uno studio attento ed una approfondita conoscenza del valutatore, al fine di dare coerenza alla stima del rischio che verrà inserita e descritta nel DVR. In particolare, dobbiamo tenere presente che le due variabili principali che compongono il rischio, cioè probabilità e danno, possono a loro volta essere composte da altri sotto elementi, come peraltro suggerito dalla ISO/TR 14121-2.
Per approfondire un metodo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, utile per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), basato sulla ISO/TR 14121-2, CLICCA QUI!
PONDERAZIONE DEL RISCHIO: L’ULTIMO ATTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
La “Ponderazione dei rischi” consente di determinare se è necessario procedere ad un’ulteriore riduzione del rischio (in caso di giudizio di non accettabilità del rischio), oppure no (qualora il rischio sia considerato accettabile).
Un rischio potrà essere considerato accettabile solo quando è stato ridotto sino ad un livello che può ritenersi tollerato dall’organizzazione, che rispetta i suoi obblighi legali ed è conforme alla politica aziendale di sicurezza.
Con riferimento alla matrice per il calcolo della misura del rischio si dovrà provvedere a determinare quali livelli di rischio sono considerati accettabili e quali non accettabili.
E’ importante rilevare che rischi aventi stime differenti possono risultare entrambi “accettabili”: così accade ad esempio quando in un DVR si ritiene accettabile il rischio connesso con il lavoro al videoterminale in un ufficio ed altrettanto accettabile un lavoro in quota, svolto con tutte le dovute e opportune misure di sicurezza.
QUAL E’ L’ERRORE PIU’ GRAVE NELLA STESURA DI UN DVR?
Benché sia fondamentale scegliere un criterio e un metodo per la valutazione dei rischi e la redazione del DVR autorevole e, quindi, conforme o quanto meno ispirato ai riferimenti rintracciabili nella normativa tecnica, non dobbiamo dimenticare che:
l’errore più rilevante nella stesura di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è la mancata identificazione del rischio: in tal caso infatti viene meno la messa in atto di qualsiasi misura di sicurezza finalizzata a prevenire o a proteggere dal rischio!
Le legge (non solo il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08, ma anche il D.Lgs. 231/01) ritiene sia un’aggravante la mancata identificazione del rischio che ha determinato un infortunio sul lavoro.
Pertanto, a tutti i valutatori e a chi predispone il DVR non possiamo che raccomandare massima perizia e attenzione: studiate, approfondite il metodo di valutazione dei rischi che adotterete nella stesura del DVR, ma soprattutto, identificate i rischi sul campo, anche e soprattutto con l’aiuto dei preposti e dei lavoratori.
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Per ulteriori approfondimenti:
visita la pagina Quale Metodologia di Valutazione dei Rischi per la Salute e Sicurezza del Lavoro?
vai al Corso “Come Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): la nuova metodologia derivata dalla ISO/TR 14121-2” organizzato da Vega Formazione e proposto sia in presenza che in modalità E-Learning
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