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FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI: IL NUOVO DECRETO RED II

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Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II (Renewable Energy Directive) n. 199/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/11/2021. Il Decreto Legislativo attua la Direttiva UE 2018/2001 sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

La sua finalità è quella di avviare l’intera Unione Europea verso una transizione energetica totalmente green, in ottemperanza all’Accordo di Parigi del 2015.

Vediamo quali sono le novità soprattutto Per chi opera nel comparto energetico e/o si occupa di efficientamento degli edifici.

COSA CAMBIA IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI?

Il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II introduce rilevanti novità, nuovi obblighi ma anche semplificazioni burocratiche, nella disciplina energetica toccando tutti i temi più attuali in questo particolare momento storico:

  • gli incentivi alle rinnovabili elettriche
  • gli incentivi ai biocarburanti (biometano in primis)
  • la promozione del riscaldamento ottenuto da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)
  • l’impiego dei proventi delle aste della CO2 per coprire gli oneri di bolletta
  • la normazione dell’autoconsumo
  • le semplificazioni burocratiche
  • la disciplina per individuare le aree idonee ad installarvi gli impianti
  • i nuovi obblighi per l’edilizia
  • le misure per l’incentivazione del teleriscaldamento

Il testo del Decreto sulle fonti rinnovabili RED II individua 5 criteri che sono particolarmente rilevanti per incentivare il comparto delle FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).

Vediamo sotto, sinteticamente, quali sono:

1. Edifici: 60% dei consumi coperti da rinnovabili

Per gli immobili di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia, con titolo abilitativo presentato dal 13/06/2022 (180 gg. dall’entrata in vigore del Decreto sulle fonti rinnovabili RED II), occorre garantire contemporaneamente la copertura tramite FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) del 60% dei consumi previsti per ACS (Acqua Calda Sanitaria), climatizzazione invernale ed estiva.

Tale disposizione non sarà cogente se l’edificio è allacciato al teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

Per gli edifici pubblici la percentuale sale al 65%.

Ricordiamo che gli obiettivi UE di efficientamento del sistema energetico Comunitario mirano alla completa decarbonizzazione entro il 2050.

2. Procedure e titoli abilitativi per installare gli impianti

Sono state presentate delle procedure omogenee per le installazioni e sostituzioni degli impianti.

Per ogni tipologia impiantistica, in base alle sue caratteristiche specifiche, è indicata la corretta procedura da attuare ed il relativo titolo abilitativo necessario.

Si riportano, di seguito, due esempi:

A) Non occorre comunicazione o titolo abilitativo per l’installazione di pannelli solari termici se:

  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria;
  • i collettori sono aderenti o integrati alla falda di copertura e ne mantengono inclinazione ed orientamento;
  • i componenti impiantistici non modificano la sagoma degli edifici e la superficie dei collettori non supera quella della falda.

B) L’installazione/sostituzione delle pompe di calore rientra negli interventi di edilizia libera se:

  • le PdC (Pompe di Calore) abbiano potenza termica utile nominale < 40 kW;
  • l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria.
  • Al di fuori di queste due casistiche resta comunque necessaria la CILA.

3. Rimodulazione degli incentivi per le rinnovabili

Entro il 13/06/2022, il Ministero della Transizione Ecologia emanerà dei decreti che ridefiniranno gli incentivi per chi installa impianti di FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).

L’incentivo verrà assegnato con una tariffa erogata dal GSE.

Per quanto riguarda i grandi impianti (Pot. > 1MW) saranno disposte procedure competitive di aste al ribasso, con riferimento ai contingenti di potenza.

Per impianti di piccola taglia, invece, si potrà accedere all’incentivo dietro domanda o tramite l’istituzione di bandi riservati agli impianti innovativi.

4. Fotovoltaico al posto dell’amianto

Esistono già delle agevolazioni per sostituire le coperture in amianto con pannelli fotovoltaici, le nuove misure del Decreto sulle fonti rinnovabili RED II incentivano maggiormente questi interventi.

Il Decreto prevede, infatti, che non sarà più necessario che la superficie di bonifica dell’amianto coincida con quella di installazione del fotovoltaico.

Basterà infatti che l’impianto sia installato sul medesimo immobile o in altri edifici catastalmente confinanti, purché nella disponibilità dello stesso soggetto richiedente.

Gli impianti fotovoltaici potranno infine occupare una superficie maggiore di quella della copertura in amianto rimossa.

In tal caso, si riducono forfettariamente in modo proporzionale i benefici extra previsti per la bonifica dell’amianto.

5. Quali aree idonee agli impianti rinnovabili

Il Ministero della Transizione Ecologica definirà criteri omogenei per individuare le aree più o meno idonee per installare impianti alimentati da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).

L’installazione dovrà naturalmente minimizzare il più possibile ogni impatto ambientale nonché l’occupazione di suolo.

A questo scopo il GSE realizzerà una piattaforma digitale che fungerà da supporto per le Regioni nella scelta delle aree più idonee.

Il nuovo portale conterrà tutte le informazioni necessarie a caratterizzazione e qualificare il territorio.

QUANDO SARANNO ADOTTATI I CRITERI PREVISTI DAL DECRETO?

Il Decreto sulle fonti rinnovabili RED II n. 199/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 285 – supplemento ordinario n. 42/2021 il 30/11/2021 ed è entrato quindi in vigore a decorrere dal 15 Dicembre 2021.

Si dovranno aspettare 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale affinché sia possibile l’adozione dei criteri.

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