FAC-SIMILE DI DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
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L’edilizia rappresenta uno dei settori in cui si registrano la maggioranza degli infortuni mortali in Italia (si vedano a tal proposito i dati statistici sui morti sul lavoro dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro).
Consapevole di questa criticità il legislatore ha adottato particolari prescrizioni da applicare qualora vengano svolti lavori su costruzioni, rintracciabili nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici è prevista la figura del Coordinatore per la sicurezza, che deve avere specifiche qualifiche e che assume il ruolo di collante organizzativo di tutto il sistema cantiere.
Nominato dal committente, il coordinatore ha due distinti e paralleli ruoli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti: si tratta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, in particolare, redige un documento chiamato PSC (Piano della Sicurezza e di Coordinamento) nel quale descrive tutte le fasi operative che verranno svolte nel cantiere individuando tutte le eventuali fasi critiche del processo costruttivo per prevenire e ridurre i rischi dei lavoratori, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha il compito, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, durante la realizzazione dell’opera di:
1. verificare che siano rispettate le condizioni di sicurezza definite in fase di progettazione;
2. verificare l’idoneità del Piano Operativo della Sicurezza (POS) da considerarsi come piano complementare di dettaglio del PSC;
3. organizzare con i datori di lavoro, compreso i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento;
4. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnalare al committente e al responsabile dei lavori, in forma scritta, le inosservanze delle imprese esecutrici;
6. sospendere i lavori in caso di pericolo grave imminente.
Il Coordinatore per la sicurezza deve essere un tecnico (Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito eccetera), iscritto a un Ordine/ Collegio professionale, ed aver effettuato un corso che lo abiliti all’esercizio di Coordinatore della Sicurezza.
Per la nomina del Coordinatore per la sicurezza Vega Engineering ha predisposto un fac-simile di designazione scaricabile nella sezione del nostro sito Modulistica sicurezza.
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