EMISSIONI IN ATMOSFERA: SCADENZE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI
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L’art. 281 (Disposizioni transitorie e finali) del D.Lgs. 152/06 prevede che i gestori degli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per impianti anteriori al 1988, ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 272, comma 3, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro il 31 dicembre 2010.
La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione.
Se la domanda è presentata nei termini l’esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell’autorità competente.
I tecnici del Settore Ambiente di Vega Engineering sono disponibili per informazioni ed assistenza nella richiesta di Autorizzazione di emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 alla Provincia di competenza, contattando il numero di telefono 041 3969013.
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