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DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI

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L’art. 16-bis, comma 10, della legge n. 2/2009 [Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale], in attuazione dei principi previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dell’art. 43, comma 5, del DPR n. 445/2000, ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche debbano acquisire d’ufficio, anche seguendo la via informatica, dagli Istituti (INPS ed INAIL) o Enti abilitati (es. Cassa Edile) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in tutti quei casi in cui ciò è richiesto dalla legge. In sostanza, i datori di lavoro sono “gravati” dall’onere di provvedere in prima persona.

Legge n. 2, 2009, articolo 16 bis

10. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla legge.

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