DPCM 2 MARZO 2021: COSA CAMBIA PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE
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Nell’ultimo DPCM del 2 marzo 2020, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, per la messa in atto di ulteriori misure per il contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19, entrato in vigore il 6 marzo e valido fino al 6 aprile 2021, sono presenti alcune conferme delle misure già previste dal precedente ed alcune novità.
Vediamo di seguito una sintesi dei contenuti salienti.
NOVITA’ SULLA “COLORAZIONE” DELLE ZONE
Confermata in questo ultimo DPCM la differenziazione in “Zone: Gialla, Arancione e Rossa” con l’indicazione della nuova “Zona Bianca” riportata all’art. 7 del DPCM, […] sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III (misure previste per la zona Gialla) […]. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. […].
Tali disposizioni in merito alla “Zona Bianca” sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPCM.
ATTIVITA’ CULTURALI, COSA E’ CAMBIATO?
Confermata per i musei la possibilità di apertura infrasettimanale, ma dal 27 marzo sarà possibile la riapertura, nelle zone Gialle, delle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto così come indicato all’art. 15 del DPCM: […] A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala […].
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SMARTWORKING
Sostanzialmente vengono confermate le indicazioni dei precedenti DPCM in particolare in relazione alle “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” di cui all’art. 4 del DPCM 2 marzo 2021: “Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14”.
Il DPCM all’art. 6 al comma 5, specifica che […] È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, […] come previsto […] dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E COVID19: SI PUO’ FARE IN PRESENZA
Confermata la possibilità di svolgimento dei corsi di formazione sulla salute e sicurezza del lavoro “in presenza”, così come previsto dall’art. 25 comma 7 del DPCM del 2/3/21 firmato da Mario Draghi, che riporta: “Sono altresì consentiti […], i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, […], a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
SPOSTAMENTI PER PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE IN ZONA ROSSA
L’art. 40 del DPCM 2/3/21 precisa, relativamente alle misure relative agli spostamenti in zona rossa: “Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”. E’ pertanto possibile spostarsi anche nelle zone rosse per seguire la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, consentita anche in presenza, oltre che, naturalmente, a distanza.
L’IMPEGNO DI VEGA FORMAZIONE PER GARANTIRE LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DURANTE LA PANDEMIA DA COVID19
Vega Formazione, rispettando le indicazioni anticontagio COVID19 contenute nel documento tecnico redatto dall’INAIL, nonché nelle Linee Guida per la riapertura delle attività produttive di cui all’Allegato IX del DPCM 2/3/2020, oltre alle attività formative svolte in videoconferenza e in modalità e-learning, mantiene attivi i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti “in aula” e le attività con prove pratiche presso il Centro di Addestramento Safety Training Center, applicando un rigoroso protocollo antincontagio.
Per un maggior approfondimento riportiamo in allegato il testo integrale del DPCM 2 marzo 2021 e rispettivi allegati.
Documenti correlati
- DPCM-2-marzo-2021.pdfAccedi per scaricare
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