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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), che abroga la Direttiva 89/686/CEE.

Il Regolamento, che com’è noto viene attuato senza la necessità di un recepimento da parte dei singoli stati che compongono l’Unione Europea, entrerà in vigore il 20 Aprile 2016, ma si applicherà a decorrere dal 21 Aprile 2018, fatto salvo per le eccezioni rappresentate:
– dagli articoli da 20 a 36 e l’articolo 44 che si applicheranno a decorrere dal 21 ottobre 2016;
– e dall’articolo 45, paragrafo 1, che si applicherà a decorrere dal 21 marzo 2018.
Per quanto riguarda il periodo transitorio di validità della “vecchia” Direttiva 89/686/CEE, il Regolamento UE 2016/425 previsa che gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla Direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.

L’emissione di questo nuovo Regolamento si è reso necessario a seguito dell’esperienza acquisita nell’applicazione della Direttiva 89/686/CEE, che “ha evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità”.

Il Regolamento UE 2016/425 “stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione”.
Il Regolamento UE 2016/425 prevede che i D.P.I. devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti nello stesso regolamento (e richiamati nell’Allegato II). All’atto dell’immissione sul mercato dei D.P.I., i fabbricanti devono garantire che gli stessi siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, redigendo la dichiarazione di conformità UE e apponendo la marcatura CE sugli stessi D.P.I.
Per quanto riguarda i DPI prodotti fuori dalla Comunità Europea, gli importatori sono tenuti ad immettere solo DPI conformi al Regolamento (UE) 2016/425 e ad assicurare che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il DPI rechi la marcatura CE. Inoltre gli importatori garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato membro interessato.

Per il Regolamento UE 2016/425, un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.
Per quanto concerne la marcatura CE, essa deve essere apposta sul DPI in modo visibile, leggibile e indelebile; qualora ciò non fosse possibile, o ritenuto ingiustificato a causa della natura del DPI, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento del DPI.

Il Regolamento (UE) 2016/425 suddivide i DPI in 3 categorie, come di seguito riportato:
Categoria I. La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali; b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II. La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III. La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; b) atmosfere con carenza di ossigeno; c) agenti biologici nocivi; d) radiazioni ionizzanti; e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; g) cadute dall’alto; h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; i) annegamento; j) tagli da seghe a catena portatili; k) getti ad alta pressione; l) ferite da proiettile o da coltello; m) rumore nocivo.

Analogamente a quanto già previsto nella Direttiva 89/686/CEE, per i DPI di III categoria (ossia quelli che proteggono dalla morte o da danni irreversibile), la marcatura CE può essere apposta a seguito di verifica da parte di un organismo (terzo) notificato, e sulla marcatura CE deve essere riportato il numero di identificazione dello stesso organismo notificato.

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