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DIFFIDA DALL’INAIL PER CHI NON HA INOLTRATO LA DENUNCIA DI ESERCIZIO

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Da gennaio 2010, qualora, a seguito di accertamento ispettivo o amministrativo, sia rilevata l’omessa denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR n. 1124/1965, degli elementi richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, prima di procedere all’emanazione di un certificato di assicurazione o di variazione con richiesta di pagamento per il recupero dei premi, l’INAIL emetterà una diffida al datore di lavoro a sanare le inosservanze accertate entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del provvedimento.
Trascorso il termine di dieci giorni fissato per l’adempimento, senza che sia stato presentato ricorso alla DPL, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto (Nota INAIL n. 10988 del 23 dicembre 2009).

Per maggiori informazioni visitare il sito dell’INAIL all’indirizzo www.inail.it

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