DECRETO MINISTERIALE 37/08: RISPOSTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MERITO A QUESITI POSTI DALLA CCIAA DI SAVONA E FIRENZE
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
Si riportano di seguito le risposte del Ministero dello Sviluppo Economico.
La prima risposta è in merito alla possibilità da parte di un responsabile tecnico di rivestire tale carica in due società:
“Con nota pervenuta in via elettronica in data 17 settembre, codesta Camera chiedeva se un socio di società artigiana possa rivestire la carica di responsabile tecnico in due società, o se esso possa, in quanto responsabile tecnico, incorrere nel divieto sancito dal comma 2, dell’art. 3 del dm 37/08.
Senza entrare nel merito della vicenda dell’imprenditore artigiano, che esula dalle competenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.
La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgente legge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabile tecnico dell’impresa abilitata. Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza. Il comma primo dell’articolo 3, afferma che “le imprese… sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4”.
Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermava che “l’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti”. Entrambe le disposizioni pertanto fondano l’abilitazione dell’impresa sulla qualificazione tecnico-professionale, dell’imprenditore o del legale rappresentante, e solo in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l’impresa può preporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di responsabile tecnico.
Ne consegue che l’attuale definizione normativa, del comma 2 dell’articolo 3 del dm 37, “Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, nell’ottica di una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato disposto del primo e del secondo comma dell’articolo 3, nel senso cioè che il divieto è ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed all’imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.
Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare entrambe le imprese.”
La seconda risposta è in merito all’incompatibilità della qualifica di responsabile tecnico con ogni altra attività lavorativa continuativa:
” Si fa riferimento alla e-mail trasmessa da codesta Camera in data 24 settembre 2008 con la quale è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
In particolare è stato chiesto se è opportuno limitare l’incompatibilità prevista dall’art.3, comma 2, al solo svolgimento di attività di tipo autonomo e/o subordinato ovvero se è necessario estendere detta incompatibilità anche a coloro che, oltre a rivestire la qualifica di socio in società di persone e/o di capitale, risultino investiti anche di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza (ad eccezion fatta per i liquidatori, poiché – a detta di codesta Camera – “gli stessi si limitano all’amministrazione del passivo e dell’attivo, per giungere alla fase di liquidazione”).
Al riguardo, si è del parere che l’articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto delle responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica.
Pertanto, tenuto conto delle riflessioni sopraesposte non si può non rilevare come tale carica sia incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l’impegno giornaliero di un singolo/a lavoratore/trice.
Sono quindi da escludere ogni forma di compatibilità tra la qualifica di responsabile tecnico in un’impresa di impiantistica con la carica rivestita in altra impresa – anche se non impiantistica – in qualità di membro del consiglio di amministrazione ovvero di socio-membro del consiglio di amministrazione, sempreché il medesimo soggetto sia rivestito di poteri di amministrazione e/o di rappresentanza.
Tale incompatibilità, secondo questa Amministrazione, va estesa per gli stessi motivi summenzionati, anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia il liquidatore di una società.”
Documenti correlati
News correlate
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
Visita la nostra pagina facebook
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Iscriviti alla nostra
Newsletter
Notizie, Modulistica e Linee Guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative