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DECRETO LAVORI USURANTI: REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

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Si comunica che è stato pubblicato sulla G.U. n. 108 dell’11 maggio 2011, il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, che disciplina l’accesso anticipato alla pensione per coloro che hanno svolto “lavori usuranti“.

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2011 riconosce il valore del lavoro manuale e si pone in difesa di chi svolge lavori usuranti, ossia particolarmente pesanti e pericolosi, prevedendo il beneficio dell’anticipazione fino a tre anni del collocamento in pensione.
Sono considerati “lavori usuranti” quelli svolti in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell’amianto, nonché alcuni lavori notturni, quelli delle cosiddette ‘linee catena’, le attività di conduzione di determinati veicoli di trasporto collettivo.
Anche il lavoro notturno è considerato usurante a condizione che sia organizzato in turni (almeno sei ore comprensive della fascia tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l’anno. Questo, per i lavoratori in possesso dei requisiti a far luogo dal 1° gennaio 2009, ma il numero delle notti/anno diventa 78 per chi matura i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009. Viene considerato lavoro usurante anche il lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno, che deve essere di almeno tre ore.

Il D.Lgs. 21 aprile 2011 definisce:
– i requisiti per accedere ai benefici pensionistici per chi svolge lavori usuranti: essi sono legati allo svolgimento di attività usurante nel corso della vita lavorativa e a regime, cioè dal 1° gennaio 2013, consentiranno di conseguire il trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni (1);
– le modalità per richiedere la pensione anticipata all’INPS: la domanda va corredata con documentazione probante l’effettuazione di un lavoro usurante e presentata entro il 30 settembre per chi ha già maturato i requisiti o li maturi entro il 31 dicembre 2011 ed entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti a partire dal 1° gennaio 2012;
– alcuni adempimenti datoriali in ordine a obblighi di comunicazione e messa a disposizione dei lavoratori della documentazione di cui sopra.

In merito a quest’ultimo punto, il D.Lgs. 21 aprile 2011 ha introdotto l’obbligo di comunicazione alla DPL e ai competenti Istituti previdenziali sia dell’esecuzione di lavoro notturno, come definito dall’art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 67/2011, sia dello svolgimento di lavorazioni su linea a catena (art. 5, D.Lgs. n. 67/2011).
Mentre il primo tipo di comunicazione va fatto con periodicità annuale, il secondo tipo 30 giorni prima dell’inizio dello svolgimento della lavorazione e, in sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Il mancato adempimento degli obblighi comporta l’applicazione di una sanzione che va da 500 a 1500 euro.

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