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DATORE DI LAVORO ASSOLTO: LE INCOGNITE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

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É risaputo quanto siano rare le sentenze di assoluzione dei datori di lavoro nei processi relativi a salute e sicurezza dei lavoratori e quanto esse restino sempre in discussione sino al supremo grado di giudizio.

Vediamo il caso in cui, con Sentenza n. 5417 del 16 febbraio 2022, la Suprema Corte annulla con rinvio la sentenza con la quale la Corte d’Appello ha assolto il datore di lavoro.

IL FATTO E LA VICENDA PROCESSUALE

La vicenda processuale si sviluppa conseguentemente all’infortunio occorso ad un lavoratore che, precipitando da una scala a pioli, si procurava lesioni gravissime.

Il Tribunale, con sentenza di primo grado, condannava il datore di lavoro riconoscendolo colpevole:

  • della mancata predisposizione e fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • di non aver verificato che venissero adottati i suddetti dispositivi in relazione ai rischi specifici della lavorazione (artt. 74, 75 e 76 TUSL);
  • di non aver previsto nel POS le specifiche lavorazioni in quota cui era stato assegnato il lavoratore né i rischi inerenti tale attività, né le misure di prevenzione adottate e i dispositivi di sicurezza di cui gli operai avrebbero dovuto avvalersi (art. 96, comma 1, lett. g);
  • di non aver previsto strumenti di lavoro più idonei trattandosi di lavorazione da svolgersi in quota e che comportava un uso prolungato dello strumento (art. 111, commi 1 e 3), laddove la scala utilizzata non consentiva punti di appoggio o di presa sicuri (art. 113, comma 7);
  • di non avere disposto e preteso che il lavoratore utilizzasse sistemi di protezione idonei per l’uso specifico che consentissero l’ancoraggio, l’imbracatura, guide o linee vita che assicurassero un collegamento a parti stabili delle opere.

La Corte d’Appello, con sentenza di secondo grado, assolveva il datore di lavoro, sull’assunto che questi avesse già da tempo organizzato e predisposto l’esecuzione del lavoro in quota mediante l’intervento di un carro ponte dotato di braccio elevatore.

Secondo la Corte d’Appello l’impiego della scala da parte del lavoratore costituiva, pertanto, una iniziativa autonoma del lavoratore verosimilmente determinata dalla richiesta della parte committente e all’insaputa del datore di lavoro, così riconoscendo che nessun addebito di colpa potesse essere mosso agli imputati, in ragione del comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore.

Nella Sentenza della Suprema Corte, invece, si legge: “In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un ‘rischio eccentrico’, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”.

Come si vede ritorna il consueto tema del concorso di colpa del lavoratore ma la cassazione si dimostra pronta a vigilare sulla sua effettiva sussistenza.

Anche in questo caso, infatti, la Suprema Corte resta severa nei confronti del datore di lavoro a dimostrazione che, anche per quei rari casi di assoluzione in appello, potrà esserci, con molta probabilità, un ribaltamento nella sentenza nel terzo grado di giudizio.

Riportiamo in allegato la Sentenza n. 5417 del 16 febbraio 2022.

PER SAPERNE DI PIÙ…

Leggi l’approfondimento “Obblighi del Datore di Lavoro: quali sono?”: CLICCA QUI!

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