D.M. 2/9/21: TUTTE LE RISPOSTE SULLA FORMAZIONE ANTINCENDIO
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Pubblichiamo tutte le domande e le relative risposte formulate dai relatori, pervenute durante il Seminario “NUOVO D.M. 2/9/21: COME FORMARE E AGGIORNARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO DA OTTOBRE 2022?”, in cui sono state approfondite le novità in materia di formazione degli addetti antincendio introdotte dal D.M. 2/9/21 appena entrato in vigore.
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Di seguito riportiamo alcune delle domande, con le relative risposte, formulate dai relatori del Seminario sulla formazione degli addetti antincendio secondo il D.M. 2/9/21.
DOMANDA | RISPOSTA |
Nelle prove pratiche dei corsi di formazione e aggiornamento previste dal D.M. 2/9/21, devono essere usati idranti o naspi con erogazione dell’acqua. Dov’è precisata questa indicazione? | Questa indicazione è riportata nelle indicazioni applicative dei VVF sulla corretta erogazione della formazione degli addetti antincendio e, per come viene formulata, si legge che le prove debbano includere naspi e idranti UNI 45 per il livello 2 e naspi, idranti UNI 45 e UNI 70 per il livello 3. |
Per le aziende che erano ad un livello di rischio e con il nuovo D.M. passano al livello successivo (ad es. da Medio a Livello 3), basterà fare un’integrazione di ore e programma di corso oppure sarà necessario rifare il corso per intero? | Non sono previsti percorsi formativi integrativi, pertanto, nella fattispecie, dovrà essere svolto il corso base del Livello 3 ai sensi del D.M. 2/9/21. |
Nel periodo transitorio, per erogare corsi antincendio conformi alla nuova normativa quali sono i requisiti dei docenti? | Secondo la nostra interpretazione, i requisiti dei docenti dei corsi antincendio, dal 4/10/22, sono quelli indicati nel D.M. 2/9/21, anche qualora si svolgano corsi conformi al D.M. 10/3/98 come previsto nell’art. 7 del suddetto decreto. |
Le nuove prove pratiche previste dal D.M. 2/9/21 sono da intendersi come indicazioni applicative? | Le indicazioni applicative emanate dai VVF si riferiscono ai corsi erogati dal Corpo Nazionale dei VVF. Vanno però intese anche come corretta interpretazione di quanto indicato nel D.M. 2/9/21, dove l’uso del termine “modalità di utilizzo di naspi e idranti” (livello 2) o “esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi” (livello 3) già lasciano intendere che le prove con gli idranti devono essere complete, ossia con erogazioni di acqua. |
Da chi possono essere organizzati ed erogati i corsi abilitanti per i docenti dei corsi per addetti antincendio? Come si può procedere all’iscrizione? | I corsi per abilitare i docenti antincendio ai sensi del D.M. 2/9/21 possono essere organizzati solo dal Corpo Nazionale dei VVF. Sarà necessario attendere che vengano calendarizzati per poi procedere all’iscrizione. |
Come può essere documentato il requisito che prevede l’esperienza di 90 ore come docenti in materia di antincendio? | Il D.M. 2/9/21 non dà indicazioni in merito. Si ritiene pertanto che un’autodichiarazione possa essere presentata dal docente. Come sempre, l’autodichiarazione potrà essere verificata con documentazione probatoria (ad es.: registri di formazione). |
Come si conteggiano le 90 ore di esperienza come docenti in materia di antincendio? | Il D.M. 2/9/21 non precisa il periodo, pertanto sono da considerarsi ore di docenza svolte nella vita professionale del docente. |
Gli addetti antincendio formati in accordo al D.M. 10/3/98 , dopo quanto tempo dovranno provvedere all’aggiornamento? | Entro 5 anni dall’ultima formazione. Qualora l’ultima formazione sia stata svolta da più di 5 anni, gli addetti dovranno svolgere l’aggiornamento entro 1 anno dall’entrata in vigore del D.M. 2/9/21, ossia entro il 4/10/23. |
Entro quando le aziende che sono passate da un livello medio ex D.M. 10/3/98 ad un livello 3 D.M. 2/9/21 ( esempio stoccaggio di rifiuti) dovranno fare il nuovo corso antincendio? | Il D.M. 2/9/21 non stabilisce il tempo concesso per l’adeguamento formativo, pertanto, a rigore, l’adeguamento formativo deve essere fatto immediatamente. |
CORSI ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO LIVELLI 1, 2, 3 - NUOVO D.M. 2/9/21
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