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D.M. 2/9/21: TUTTE LE RISPOSTE SULLA FORMAZIONE ANTINCENDIO

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Pubblichiamo tutte le domande e le relative risposte formulate dai relatori, pervenute durante il Seminario “NUOVO D.M. 2/9/21: COME FORMARE E AGGIORNARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO DA OTTOBRE 2022?”, in cui sono state approfondite le novità in materia di formazione degli addetti antincendio introdotte dal D.M. 2/9/21 appena entrato in vigore.

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Di seguito riportiamo alcune delle domande, con le relative risposte, formulate dai relatori del Seminario sulla formazione degli addetti antincendio secondo il D.M. 2/9/21.

DOMANDARISPOSTA
Nelle prove pratiche dei corsi di formazione e aggiornamento previste dal D.M. 2/9/21, devono essere usati idranti o naspi con erogazione dell’acqua. Dov’è precisata questa indicazione?Questa indicazione è riportata nelle indicazioni applicative dei VVF sulla corretta erogazione della formazione degli addetti antincendio e, per come viene formulata, si legge che le prove debbano includere naspi e idranti UNI 45 per il livello 2 e naspi, idranti UNI 45 e UNI 70 per il livello 3.
Per le aziende che erano ad un livello di rischio e con il nuovo D.M. passano al livello successivo (ad es. da Medio a Livello 3), basterà fare  un’integrazione di ore e programma di corso oppure sarà necessario rifare il  corso per intero?Non sono previsti percorsi formativi integrativi, pertanto, nella fattispecie, dovrà essere svolto il corso base del Livello 3 ai sensi del D.M. 2/9/21.
Nel periodo transitorio, per erogare corsi antincendio conformi alla nuova normativa quali sono i requisiti dei docenti?Secondo la nostra interpretazione, i requisiti dei docenti dei corsi antincendio, dal 4/10/22, sono quelli indicati nel D.M. 2/9/21, anche qualora si svolgano corsi conformi al D.M. 10/3/98 come previsto nell’art. 7 del suddetto decreto.
Le nuove prove pratiche previste dal D.M. 2/9/21 sono da intendersi come indicazioni applicative?Le indicazioni applicative emanate dai VVF si riferiscono ai corsi erogati dal Corpo Nazionale dei VVF. Vanno però intese anche come corretta interpretazione di quanto indicato nel D.M. 2/9/21, dove l’uso del termine “modalità di utilizzo di naspi e idranti” (livello 2) o “esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi” (livello 3) già lasciano intendere che le prove con gli idranti devono essere complete, ossia con erogazioni di acqua.
Da chi possono essere organizzati ed erogati i corsi abilitanti per i docenti dei corsi per addetti antincendio? Come si può procedere all’iscrizione?I corsi per abilitare i docenti antincendio ai sensi del D.M. 2/9/21 possono essere organizzati solo dal Corpo Nazionale dei VVF. Sarà necessario attendere che vengano calendarizzati per poi procedere all’iscrizione.
Come può essere documentato il requisito che prevede l’esperienza di 90 ore come docenti in materia di antincendio?Il D.M. 2/9/21 non dà indicazioni in merito. Si ritiene pertanto che un’autodichiarazione possa essere presentata dal docente. Come sempre, l’autodichiarazione potrà essere verificata con documentazione probatoria (ad es.: registri di formazione).
Come si conteggiano le 90 ore di esperienza come docenti in materia di antincendio?Il D.M. 2/9/21 non precisa il periodo, pertanto sono da considerarsi ore di docenza svolte nella vita professionale del docente.
Gli addetti antincendio formati in accordo al D.M. 10/3/98 , dopo quanto tempo dovranno provvedere all’aggiornamento?  Entro 5 anni dall’ultima formazione. Qualora l’ultima formazione sia stata svolta da più di 5 anni, gli addetti dovranno svolgere l’aggiornamento entro 1 anno dall’entrata in vigore del D.M. 2/9/21, ossia entro il 4/10/23.
Entro quando le aziende che sono passate da un livello medio ex D.M. 10/3/98 ad un livello 3 D.M. 2/9/21 ( esempio stoccaggio di rifiuti) dovranno fare il nuovo corso antincendio?  Il D.M. 2/9/21 non stabilisce il tempo concesso per l’adeguamento formativo, pertanto, a rigore, l’adeguamento formativo deve essere fatto immediatamente.

CORSI ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO LIVELLI 1, 2, 3 - NUOVO D.M. 2/9/21

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