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D.M. 12/04/2019: MODIFICA CODICE PREVENZIONE INCENDI 3/08/2015

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 12/04/2019, recante modifiche al Codice Prevenzione Incendi del 3/08/2015: con questo nuovo decreto viene eliminata la regola del doppio binario per le attività non normate di nuova realizzazione e per quelle esistenti (in caso di modifica o ampliamento), a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Per le attività normate specificatamente disciplinate dal “Codice” (D.M. 08/06/2016 [uffici], D.M. 09/08/2016 [alberghi, con esclusione di campeggi e rifugi alpini], D.M. 21/02/2017 [autorimesse], D.M. 07/08/2017 [scuole, con esclusione degli asili nido], D.M. 23/11/2018 [autorimesse]), continuerà di fatto ad applicarsi “il doppio binario“.

In particolare:
– viene abrogato il comma 2 dell’Art. 1 del DM 3/8/2015;
– il titolo dell’Art. 2 viene modificato in: “Campo di applicazione e modalità applicative“;
– il comma 1 dell’Art. 2 viene modificato come di seguito riportato: “le norme tecniche di prevenzione incendi si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del DPR 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76“;
– viene aggiunto l’Art. 2 bisModalità applicative alternative“;
– all’Art.5 del DM 3/08/2015 viene aggiunto il “comma 1 bis“, riportante l’elenco di normative che non possono essere applicate per le attività oggetto di norme tecniche previste Art. 1, comma 1.

Le modifiche entreranno in vigore a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 20 ottobre 2019.

Vega Engineering, con più di vent’anni di esperienza nel settore, si propone come partner qualificato in grado di assistere il cliente nella scelta delle misure di sicurezza antincendio più adatte, a partire dalla progettazione sino alla realizzazione delle opere, alla certificazione delle strutture, per arrivare infine al conseguimento dell’attestato di conformità antincendio (CPI) rilasciato dal locale Comando dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/11.

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