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D. LGS. 81/2008: L’OBBLIGO DI PROTEZIONE DAI FULMINI DI EDIFICI, IMPIANTI , STRUTTURE ED ATTREZZATURE

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Premessa
Il D. Lgs. 81/08 (Art. 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica. In merito alla protezione dai fulmini l’art. 84 del D. Lgs. 81/08 specifica che “Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”. Le specifiche norme di buona tecnica sono state recentemente modificate e quelle attualmente in vigore, in alcuni casi, prevedono l’adozione di sistemi di protezione non richiesti dalle precedenti norme tecniche.

La valutazione/rivalutazione del rischio di fulminazione
Per i nuovi edifici la norma tecnica da utilizzare per valutare il rischio di fulminazione e definire se gli edifici stessi sono auto protetti è la CEI EN 62305-2 (CEI 81-10, in vigore dal mese di giugno del 2006). Nel caso gli edifici non risultino auto protetti nei confronti delle fulminazioni la stessa norma definisce i sistemi di protezione da adottare. La variante CEI 81-10;V1 (settembre 2008) introduce alcune modifiche alla norma CEI EN 62305 (CEI 81-10).

Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI 81-1 e CEI 81-4), viene spontaneo chiedersi se debba essere effettuata la rivalutazione del rischio di fulminazione. In merito rispondono il Codice Civile, il D. Lgs. 81/08 e la norma CEI 81-10;V1; in particolare:
– il Codice Civile (Art. 2087: Tutela delle condizioni di lavoro) impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
– il D. Lgs. 81/08 (Art. 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
– la norma CEI 81-10;V1 cita “La valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa”.

La valutazione del rischio di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) risulta più restrittiva (e quindi garantisce maggior tutela delle persone) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81-4 o alla norma CEI 81-1. Ci saranno dei casi in cui la rivalutazione del rischio fulminazione evidenzierà che la struttura non risulta più autoprotetta nei confronti delle fulminazioni. Il tali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2).


Conclusioni

La norma CEI EN 62305-2 è lo strumento che il datore di lavoro ha a disposizione per verificare l’auto protezione di una struttura, nei confronti delle scariche atmosferiche, effettuando una specifica valutazione dei rischi. Per i nuovi edifici si utilizzerà tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione, per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI 81-1 e CEI 81-4) il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305-2 stessa.

A cura di Ing. Cesare Campello e Ing. Mauro Rossato.

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