D.LGS. 81/08: PUBBLICATO IL DECRETO SUGLI ALLEGATI 3A E 3B
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 il Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concernente i Contenuti e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il decreto è entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è fissato un periodo di sperimentazione di un anno delle disposizioni previste.
Il decreto prevede i contenuti della cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3A) e la modalità di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B).
Secondo l’art. 2 del decreto, il medico competente risponde della raccolta, dell’aggiornamento e della custodia delle informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio, indicate nell’Allegato I del decreto. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio sono da tenersi sia su supporto cartaceo che informatico.
L’art. 3 fa riferimento ai contenuti e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori, indicate nell’Allegato II del decreto. La trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08, deve essere effettuata dal medico competente unicamente in via telematica ai servizi competenti per il territorio entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento.
Fonte: Ministero del Lavoro
Documenti correlati
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Newsletter
Azienda Informata
Modulistica e Linee guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative.