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CORTE DI CASSAZIONE: RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

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Con sentenza n. 37600 del 21 ottobre 2010, la Corte di Cassazione stabilisce che in caso di appalto la responsabilità dell’appaltatore per gli infortuni sul lavoro non esclude necessariamente a priori quella del datore di lavoro e del committente.

“Se è vero che l’esenzione del datore di lavoro committente, ai sensi dell’art. 7 comma terzo del d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, dall’obbligo di cooperazione e coordinamento con l’appaltatore per l’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi infortuni sul lavoro, quando trattasi ‘dei rischi specifici propri dell’attività di imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi’, opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, non è meno vero che in linea di principio generale “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l’evento si ricolleghi casualmente ad una sua omissione colposa” (Sez. IV, n. 37840 del 1.7.2009, Rv. 245275).”

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