CORTE DI CASSAZIONE: OBBLIGO DI CONSERVARE GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO
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La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con sentenza n. 37312 del 9 Settembre 2014, ha dichiarato che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08, per adempiere completamente agli obblighi formativi deve conservare l’ attestazione dell’avvenuta formazione.
Nello specifico il caso riguarda un datore di Lavoro del settore boschivo accusato di non aver provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall’infortunato.
Nella Sentenza si scrive esplicitamente che il “datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all’obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.
Il contestato richiamo all’art. 31, fatto dal decidente, anche a considerarsi errato, risulta inconferente ai fini del decidere sulla responsabilità del Datore di Lavoro. Le emergenze istruttorie hanno consentito al giudice di merito di rilevare l’assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.
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