CORTE DI CASSAZIONE: LA DESIGNAZIONE DEL RSPP NON EQUIVALE A “DELEGA DI FUNZIONI”
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Con Sentenza n. 6400 del 16 febbraio 2012 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del datore di lavoro e dell’RSPP di una spa considerati responsabili per un infortunio occorso ad un dipendente. L’addebito era basato sull’omesso posizionamento della griglia di protezione di una macchina assemblatrice dei profilati di alluminio.
Il lavoratore si è infortunato mentre tagliava dei profilati di alluminio, accompagnando il profilo con la mano destra per farlo entrare nella macchina, subiva il “risucchiamento” dell’arto all’interno del macchinario.
Nella Sentenza n. 6400/2012 si riporta:
[…] come è noto, la responsabilità penale “diretta” del datore di lavoro (e soggetti assimilati: dirigente, preposti) per l’inosservanza delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non è esclusa ex se per il solo fatto che sia stato designato il RSPP, giacché la “designazione” del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma di legge […] non equivale a “delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di “trasferire” ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Posizione di garanzia che, come è noto, compete al datore di lavoro in quanto ex lege onerato dell’obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’espletamento dell’attività lavorativa. […]
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